Ente (diritto): differenze tra le versioni
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Nel linguaggio [[diritto|giuridico]] il termine '''ente''' (dal [[lingua latina|latino]] ''ens'', participio presente del verbo ''esse'', 'essere') viene utilizzato talora come sinonimo di [[persona giuridica]], altre volte con un significato più ampio.
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Il termine ente viene utilizzato come sinonimo di persona giuridica nelle espressioni:
*''ente morale'', vecchia denominazione, ormai caduta in disuso, delle persone giuridiche;
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*''ente ecclesiastico'', che nell'ordinamento italiano indica le persone giuridiche che perseguono fini di religione o di culto, sorte nell'ambito della [[Chiesa cattolica]] o delle altre confessioni religiose e riconosciute dallo stato.
==Ente come organizzazione==
Nel linguaggio giuridico moderno si preferisce dare al termine ente un significato più ampio di quello di persona giuridica, riferendosi in generale ad un'organizzazione di persone o di beni che assume una qualche rilevanza per l'ordinamento giuridico. L'organizzazione di persone o di beni è il cosiddetto elemento materiale della persona giuridica, necessario ma non sufficiente per la sua esistenza, dovendo anche sussistere il cosiddetto elemento formale, ossia il ''riconoscimento''. Peraltro, anche un'organizzazione priva di tale elemento formale può essere presa in considerazione dall'ordinamento, che gli può in particolare attribuire una certa ''[[autonomia patrimoniale]]'', ossia una separazione, anche se non completa, tra il patrimonio ad essa riferibile e quello di altri [[soggetti del diritto]].
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