Ente (diritto): differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Riga 7:
*''ente ecclesiastico'', che nell'ordinamento italiano indica le persone giuridiche che perseguono fini di religione o di culto, sorte nell'ambito della [[Chiesa cattolica]] o delle altre confessioni religiose e riconosciute dallo stato.
 
==Ente con significato più ampio ==
Nel linguaggio giuridico moderno si preferisce dare al termine ente un significato più ampio di quello di persona giuridica, riferendosi in generale ad un'organizzazione di persone o di beni che assume una qualche rilevanza per l'ordinamento giuridico. L'organizzazione di persone o di beni è il cosiddetto elemento materiale della persona giuridica, necessario ma non sufficiente per la sua esistenza, dovendo anche sussistere il cosiddetto elemento formale, ossia il ''riconoscimento''. Peraltro, anche un'organizzazione priva di tale elemento formale può essere presa in considerazione dall'ordinamento, che gli può in particolare attribuire una certa ''[[autonomia patrimoniale]]'', ossia una separazione, anche se non completa, tra il patrimonio ad essa riferibile e quello di altri [[soggetti del diritto]].