Rinuncia all'ufficio di romano pontefice: differenze tra le versioni
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Il Codice di Diritto Canonico disciplina in generale la rinuncia agli uffici canonici nei canoni 187-189. Il primo di tali canoni prescrive che la rinuncia ad un ufficio ecclesiastico sia valida a condizione che chi la esercita abbia capacità di agire: "Chiunque è responsabile dei suoi atti può per giusta causa rinunciare all'ufficio ecclesiastico". Il secondo di tali canoni esclude la validità della rinuncia operata a causa di minaccia o errore: "La rinuncia fatta per timore grave, ingiustamente incusso, per dolo o per errore sostanziale oppure con simonia, e nulla per il diritto stesso". Il terzo di tali canoni prescrive che: "La rinuncia, perché abbia valore, sia che necessiti di accettazione o no, deve essere fatta all'autorità alla quale appartiene la provvisione dell'ufficio di cui si tratta, e precisamente per iscritto oppure oralmente di fronte a due testimoni". Si ritiene che nel caso di rinuncia pontificia, l'autorità alla quale presentare la rinuncia sia il collegio cardinalizio, in quanto autorità investita della nomina del nuovo pontefice.
[[Categoria:Papato| ]]
[[Categoria:Diritto canonico]]
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