Rinuncia all'ufficio di romano pontefice: differenze tra le versioni

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Si tratta di una ipotesi molto rara: nella storia della Chiesa vi sono stati solo solo quattro casi di cessazione per rinuncia: [[Benedetto IX]] (1 maggio 1045), [[Gregorio VI]] (20 dicembre 1046), [[Celestino V]] (13 dicembre 1294) e [[Gregorio XII]] (4 luglio 1415). Il pontefice [[Benedetto XVI]] ha annunciato la propria intenzione di rinunciare alla carica di pontefice il prossimo 28 febbraio 2013.
 
Come stabilito dal [[Codice di Diritto Canonico]], Libro II "Il [[popolo di Dio]]", parte seconda "La suprema autorità della Chiesa", capitolo I "Il Romano Pontefice e il Collegio dei Vescovi" è contemplata la rinuncia all'ufficio di Romano Pontefice<ref>{{cita web|url=http://www.vatican.va/archive/ITA0276/__P16.HTM|titolo=Codice di Diritto Canonico|editore=vatican.va|accesso=3-5-2010}}</ref><ref>{{cita web|url=http://www.rassegna.it/2002/esperti/carte%20vaticane/baku.htm|titolo=Ancora viaggi ma si parla di dimissioni|editore=rassegna.it|autore=Franck Barretti|accesso=3-5-2010|data=23-5-2002}}</ref><ref>{{cita web|url=http://www.rassegna.it/2005/esperti/cartevaticane/articoli/papa.htm|titolo=Se il Papa non governa più|editore=rassegna.it|autore=Franck Barretti|accesso=3-5-2010|data=11-2-2005}}</ref>: {{q|Can. 332 - §2. Nel caso che il Romano Pontefice rinunci al suo ufficio, si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente e che venga debitamente manifestata, non si richiede invece che qualcuno la accetti.}}
Il Codice di Diritto Canonico disciplina in generale la rinuncia agli uffici canonici nei canoni 187-189. Il primo di tali canoni prescrive che la rinuncia ad un ufficio ecclesiastico sia valida a condizione che chi la esercita abbia capacità di agire: "Chiunque è responsabile dei suoi atti può per giusta causa rinunciare all'ufficio ecclesiastico". Il secondo di tali canoni esclude la validità della rinuncia operata a causa di minaccia o errore: "La rinuncia fatta per timore grave, ingiustamente incusso, per dolo o per errore sostanziale oppure con simonia, e nulla per il diritto stesso". Il terzo di tali canoni prescrive che: "La rinuncia, perché abbia valore, sia che necessiti di accettazione o no, deve essere fatta all'autorità alla quale appartiene la provvisione dell'ufficio di cui si tratta, e precisamente per iscritto oppure oralmente di fronte a due testimoni". Si ritiene che nel caso di rinuncia pontificia, l'autorità alla quale presentare la rinuncia sia il collegio cardinalizio, in quanto autorità investita della nomina del nuovo pontefice.
 
IlSi ritiene che alla rinuncia pontificale siano applicabili anche i canoni 187-189 del Codice di Diritto Canonico, che disciplina in generale la rinuncia agli uffici canonici nei canoni 187-189. Il primo di tali canoni prescrive che la rinuncia ad un ufficio ecclesiastico sia valida a condizione che chi la esercita abbia capacità di agire: "Chiunque è responsabile dei suoi atti può per giusta causa rinunciare all'ufficio ecclesiastico". Il secondo di tali canoni esclude la validità della rinuncia operata a causa di minaccia o errore: "La rinuncia fatta per timore grave, ingiustamente incusso, per dolo o per errore sostanziale oppure con simonia, e nulla per il diritto stesso". Il terzo di tali canoni prescrive che: "La rinuncia, perché abbia valore, sia che necessiti di accettazione o no, deve essere fatta all'autorità alla quale appartiene la provvisione dell'ufficio di cui si tratta, e precisamente per iscritto oppure oralmente di fronte a due testimoni". Si ritiene che nel caso di rinuncia pontificia, l'autorità alla quale presentare la rinuncia sia il collegio cardinalizio, in quanto autorità investita della nomina del nuovo pontefice.
 
[[Categoria:Papato| ]]