Rinuncia all'ufficio di romano pontefice: differenze tra le versioni
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Si tratta di una ipotesi molto rara: nella storia della Chiesa vi sono stati solo solo quattro casi di cessazione per rinuncia: [[Benedetto IX]] (1 maggio 1045), [[Gregorio VI]] (20 dicembre 1046), [[Celestino V]] (13 dicembre 1294) e [[Gregorio XII]] (4 luglio 1415). Il pontefice [[Benedetto XVI]] ha annunciato la propria intenzione di rinunciare alla carica di pontefice il prossimo 28 febbraio 2013 alle ore 20.00<ref>[http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/politica/2013/02/11/testo-integrale-annuncio-Papa_8226057.html Il rinuncio di Benedetto XVI alla carica di pontefice]</ref>.
== La rinuncia pontificia in Diritto canonico ==
Come stabilito dal [[Codice di Diritto Canonico]], Libro II "Il [[popolo di Dio]]", parte seconda "La suprema autorità della Chiesa", capitolo I "Il Romano Pontefice e il Collegio dei Vescovi" è contemplata la rinuncia all'ufficio di Romano Pontefice<ref>{{cita web|url=http://www.vatican.va/archive/ITA0276/__P16.HTM|titolo=Codice di Diritto Canonico|editore=vatican.va|accesso=3-5-2010}}</ref><ref>{{cita web|url=http://www.rassegna.it/2002/esperti/carte%20vaticane/baku.htm|titolo=Ancora viaggi ma si parla di dimissioni|editore=rassegna.it|autore=Franck Barretti|accesso=3-5-2010|data=23-5-2002}}</ref><ref>{{cita web|url=http://www.rassegna.it/2005/esperti/cartevaticane/articoli/papa.htm|titolo=Se il Papa non governa più|editore=rassegna.it|autore=Franck Barretti|accesso=3-5-2010|data=11-2-2005}}</ref>: {{q|Can. 332 - §2. Nel caso che il Romano Pontefice rinunci al suo ufficio, si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente e che venga debitamente manifestata, non si richiede invece che qualcuno la accetti.}}▼
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{{cn|Si ritiene che alla rinuncia pontificale siano applicabili}} anche i canoni 187-189 del Codice di Diritto Canonico, che disciplina in generale la rinuncia agli uffici canonici nei canoni 187-189. Il primo di tali canoni prescrive che la rinuncia ad un ufficio ecclesiastico sia valida a condizione che chi la esercita abbia capacità di agire: "Chiunque è responsabile dei suoi atti può per giusta causa rinunciare all'ufficio ecclesiastico". Il secondo di tali canoni esclude la validità della rinuncia operata a causa di minaccia o errore: "La rinuncia fatta per timore grave, ingiustamente incusso, per dolo o per errore sostanziale oppure con simonia, e nulla per il diritto stesso". Il terzo di tali canoni prescrive che: "La rinuncia, perché abbia valore, sia che necessiti di accettazione o no, deve essere fatta all'autorità alla quale appartiene la provvisione dell'ufficio di cui si tratta, e precisamente per iscritto oppure oralmente di fronte a due testimoni". {{cn|Si ritiene che nel caso di rinuncia pontificia, l'autorità alla quale presentare la rinuncia sia il collegio cardinalizio}}, in quanto autorità investita della nomina del nuovo pontefice.
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