Diffida: differenze tra le versioni

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La diffida ad adempiere è un [[atto unilaterale]] e recettizio di [[autonomia privata]] unilaterale e recettizio, con il quale unil contraente, adempiente o in procinto di adempiere, di un contratto, manifesta all'altro contraente una duplice volontà: quella di conservareconservativa ildel contratto sein lcaso d'adempimento dell'altra parte perviene entro ilnel termine da lui stesso stabilitoassegnato o, in mancanza di tale adempimento nel termine, quelloquella dirisolutiva '''risolvere'''del automaticamentecontratto eche, dunquein questo modo, si risolve automaticamente, ovvero ''di diritto'', ilproprio contrattoin virtù della diffida inviata.</br>
 
Tale atto richiede, aA differenza della semplice ''[[intimazione ad adempiere]]''o ([[costituzione in mora]] regolata nel [[Codice Civile]] dall'art. 1219 c.c.), la diffida ad adempiere richiede la volontà '''espressa''' del soggetto inviante che si produca l'effetto giuridico della [[risoluzione per inadempimento|risoluzione del contratto]] in caso di ulterioreprotrazione dell'inadempimento dell'altra parte.
 
La diffida ad adempiere è regolata dall' art. 1454 del codice civile secondo cui, testualmente: