Diffida: differenze tra le versioni

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La diffida ad adempiere è un [[atto unilaterale]] e [[recettizio]] di [[autonomia privata]] , con il quale il contraente, adempiente o in procinto di adempiere, di un contratto, intima all'altra parte di adempiere entro un dato termine. Con quest'atto quindi una parte, manifesta all'altro contraente, una duplice volontà: quella conservativa del contratto in caso d'adempimento nel termine assegnato o, in mancanza di tale adempimento nel termine, quella risolutiva del contratto stesso che, in questo modo, si risolve automaticamente, ovvero ''di diritto'',e propriostragiudizialmente in virtù della diffida inviata.</br>
 
A differenza della semplice ''[[intimazione ad adempiere]]''o [[costituzione in mora]] regolata nel [[Codice Civile]] dall'art. 1219 c.c.), la diffida ad adempiere richiede la volontà '''espressa''' del soggetto inviante la diffida, che si produca l'effetto giuridico della [[risoluzione per inadempimento|risoluzione del contratto]] in caso di protrazione dell'inadempimento dell'altra parte.
 
La diffida ad adempiere è regolata dall' art. 1454 del [[codice civile]] secondo cuiche, testualmente, prevede:
 
“ Alla parte inadempiente l'altra può '''intimare per iscritto di adempiere''' in un congruo [[termine]], con
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Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è '''[[risoluto di diritto]]'''”.
 
In concreto quindi, l'[[inadempimento]] di una parte, abilita la parte adempiente ad avvalersi della risoluzione del contratto per inadempimento mediante l'invio alla parte inadempiente di una comunicazione, '''scritta''' (solitamente mediante invio di raccomandata a/r ) che contenga:
In concreto quindi, nel momento in cui vi è l'[[inadempimento]], la parte che ne doveva
beneficiare può avvalersi della risoluzione del contratto per inadempimento inviando alla parte
inadempiente una comunicazione, '''necessariamente scritta''' (solitamente mediante invio di raccomandata a/r ) che contenga:
 
# l'intimazione ad adempiere;
# l'indicazione di un congruo termine entro il quale adempiere (nel rispetto di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo citato ovvero, in genere, non inferiore a 15 giorni);
# La dichiarazione per cui, in caso di protratto inadempimento dopo il congruo termine stabilito, il
contratto si considererà risoluto di diritto.