Rinuncia all'ufficio di romano pontefice: differenze tra le versioni
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Il [[Codice di diritto canonico]] (''Codex Iuris Canonici''), al Libro II "Il popolo di Dio", parte seconda "La suprema autorità della Chiesa", capitolo I "Il Romano Pontefice e il Collegio dei Vescovi", contempla la rinuncia all'ufficio di romano pontefice<ref>{{cita web|url=http://www.vatican.va/archive/ITA0276/__P16.HTM|titolo=Codice di Diritto Canonico|editore=vatican.va|accesso=3-5-2010}}</ref><ref>{{cita web|url=http://www.rassegna.it/2002/esperti/carte%20vaticane/baku.htm|titolo=Ancora viaggi ma si parla di dimissioni|editore=rassegna.it|autore=Franck Barretti|accesso=3-5-2010|data=23-5-2002}}</ref><ref>{{cita web|url=http://www.rassegna.it/2005/esperti/cartevaticane/articoli/papa.htm|titolo=Se il Papa non governa più|editore=rassegna.it|autore=Franck Barretti|accesso=3-5-2010|data=11-2-2005}}</ref>: {{q|Can. 332 - §2. Nel caso che il Romano Pontefice rinunci al suo ufficio, si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente e che venga debitamente manifestata, non si richiede invece che qualcuno la accetti.}}
Una disposizione analoga è contenuta al canone 44 - §2 del [[Codice dei canoni delle Chiese orientali]]
{{q|Can. 44 - §2. Se capita che il Romano Pontefice rinunci alla sua funzione, si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente e sia debitamente manifestata; non si richiede invece che sia accettata da qualcuno.}}
{{cn|Si ritiene che alla rinuncia pontificale siano applicabili}} anche i canoni 187-189 del Libro I "Norme generali" , parte IX "Gli uffici ecclesiastici", capitolo IX "la rinuncia" del Codice di diritto Canonico, che disciplina in generale la rinuncia agli uffici canonici che recitano:<ref>[http://www.vatican.va/archive/ITA0276/__PN.HTM Codice di Diritto Canonico at. 187-189]</ref>.
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