Rappresentanza: differenze tra le versioni
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La '''rappresentanza''' in [[diritto civile]] è l'istituto per cui ad un soggetto è attribuito un apposito potere di sostituirsi ad un altro soggetto nel compimento di attività giuridica per conto di quest'ultimo e con effetti diretti nella sua sfera giuridica.
In generale, qualsiasi atto giuridico può essere compiuto a mezzo di un rappresentante, ad eccezione dei cosiddetti ''atti personalissimi'': ad esempio, il [[testamento]] o, in generale, i [[negozio giuridico|negozi giuridici]] del [[diritto di famiglia]].
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