Procedimento: differenze tra le versioni
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==Caratteri generali==
Il procedimento è il modo attraverso il quale vengono normalmente esercitate le [[funzione pubblica|pubbliche funzioni]], che possono essere [[amministrazione pubblica|amministrative]], [[giurisdizione|giurisdizionali]] o [[legislazione|legislative]], sicché si hanno ''[[procedimento amministrativo|procedimenti amministrativi]]'', ''giurisdizionali'' (detti ''[[processo (diritto)|processi]]'') e ''[[procedimento legislativo|legislativi]]''. Peraltro, mentre una disciplina generale del processo è presente negli ordinamenti giuridici da lungo tempo e quella del procedimento legislativo risale alla formazione delle moderne assemblee legislative, è solo nel XX secolo che si sente la necessità di una disciplina generale del procedimento amministrativo, tanto che in Italia si arriverà ad essa solo con la [[legge 241/1990|legge 241 del 7 agosto 1990]]. Va aggiunto che, in Italia come nella maggior parte degli ordinamenti,<ref>Un'eccezione è rappresentata dall'ordinamento [[
La necessità di seguire un procedimento per l'esercizio del pubblico potere è uno dei modi attraverso i quali l'ordinamento vincola lo stesso, per garantire che sia rivolto al perseguimento delle finalità in vista delle quali è stato attribuito.
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Durante la fase ''costitutiva'' (o ''decisoria'') l'organo competente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, assume la sua decisione e adotta l'atto terminale. Quest'ultimo, al termine della fase costitutiva, è ''perfetto'' ma non necessariamente ''[[efficacia (diritto)|efficace]]'', ossia in grado di produrre i suoi effetti.
La fase costitutiva è ''pluristrutturata'' quando c'è un concorso di organi diversi con rilievo parimenti determinate per l'emanazione dell'atto terminale; ciò distingue questi interventi da quelli in fase istruttoria che possono influenzare, ma non condizionare, la decisione. Le determinazioni dei vari organi possono fondersi in un unico ''atto complesso'' oppure rimere atti distinti, come nel caso in cui l'emanazione dell'atto terminale è subordinata all'''autorizzazione'' di un organo che esercita in tal modo un ''[[controllo preventivo
===Fase integrativa dell'efficacia===
La fase ''integrativa dell'efficacia'' comprende gli eventuali atti e operazioni, successivi all'adozione dell'atto terminale, necessari affinché questo divenga efficace. Rientrano in questa fase, tra gli altri:
* la comunicazione o pubblicazione, in varie forme, dell'atto, quando questo è ''recettizio'', ossia quando la sua efficacia è condizionata alla conoscenza da parte del destinatario;
* i ''[[Controllo preventivo|controlli preventivi
Non costituiscono, invece, una fase del procedimento ma, semmai, un procedimento a sé i ''[[Controllo successivo|controlli successivi]]''. Anch'essi, come i controlli preventivi, possono essere di legittimità o di merito ma, in questo caso, l'esito positivo della verifica non condiziona l'efficacia dell'atto mentre, sulla base dell'esito negativo, può essere adottato un provvedimento di rimozione dell'atto stesso (''annullamento'') o dei suoi effetti (''revoca'').
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{{Portale|diritto}}
[[Categoria:Teoria del diritto]]
[[Categoria:Diritto costituzionale]]
[[Categoria:Diritto amministrativo]]
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