Infallibilità papale: differenze tra le versioni

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Questo è il testo tradotto in italiano dell'ultima parte della ''[[Pastor Aeternus]]'', dove si trova la definizione del dogma:
{{quote|Noi pertanto, aderendo fedelmente alla tradizione ricevuta fin dall’esordio della fede cristiana, a gloria di Dio nostro Salvatore, ad esaltazione della cattolica religione ed a salute dei popoli cristiani coll’approvazione del Sacro Concilio, insegniamo e definiamo essere dogma da Dio rivelato, il Romano Pontefice, quando parla ''ex Cathedra'', ossia quando, esercitando l’uffizio di Pastore e Dottore di tutti i cristiani, per la sua suprema apostolica autorità definisce una dottrina sulla fede o sui costumi doversi tenere da tutta la Chiesa, per l’assistenza divina, a lui nel beato Pietro promessa, godere di quella infallibilità di cui il divin Redentore volle essere fornita la sua Chiesa nel definire una dottrina sulla fede o sui costumi, e pertanto tali definizioni del romano Pontefice essere per se stesse e non pel consenso della Chiesa, irreformabili. Se alcuno poi, tolgalo Iddio, osasse contraddire a questa nostra definizione, sia [[anatema]].|[[s:Costituzione dogmatica sulla fede cattolica 18 luglio 1870 (Pio IX)/Capo IV|''Pastor Aeternus'']], 18 luglio 1870}}
 
Secondo tale dottrina il papa deve quindi essere considerato infallibile quando parla ''ex cathedra'', cioè quando esercita il «suo supremo ufficio di pastore e di dottore di tutti i cristiani» e «definisce una dottrina circa la fede e i costumi»; quanto da lui stabilito sotto queste condizioni «vincola tutta la Chiesa».