Defensor pacis: differenze tra le versioni
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Marsilio da Padova nel ''Defensor Pacis'' fu uno dei primi uomini a gettare le basi scritte del concetto di democrzia (dopo i fiosofi greci) anche se è da puntualizzare che la democrazia che si presenta nei nostri giorni non è quella intesa dallo scrittore, perché secondo lui al governo doveva esserci un solo uomo o un ristretto gruppo di uomini (per trovare più facilmente un accordo ed avere più velocità di esecuzione dei provvedimenti).
▲===Il consorzio umano===
Viene esaminata da Marsilio, anzitutto, la natura del consorzio umano e le regole che lo disciplinano, successivamente illustra la natura della [[Chiesa cattolica|Chiesa]] nella sua organizzazione e nei suoi fini.
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''pluraritatem civitatum seu provinciarum sub uno regimine contentarum; secundum quam acceptionem non differt regnum a civitate in politiae specie, sed magis secundum quantitatem.''|lingua=La}}
Marsilio afferma che il potere legislativo spetta al popolo considerato come ''Universitas'' e pure ad esso spetta quella che noi chiamiamo sovranità popolare, anche se il concetto di sovranità inteso in senso moderno sarà sviluppato solo più tardi.
{{quote|Diciamo dunque, d'accordo con la verità e l'opinione di Aristotele, nella Politica, libro III capitolo VI, che il legislatore o la causa prima ed efficiente della [[legge]] è il popolo o la sua parte prevalente, mediante la sua elezione o volontà espressa con le parole nell'assemblea generale dei cittadini, che comanda che qualcosa sia fatto o non fatto nei riguardi degli atti civili umani sotto la minaccia di una [[pena]] o punizione temporale|Vasoli C. - ''Il Difensore della Pace''.}}
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Sono tracciati quelli che si possono considerare i fondamenti del moderno [[costituzione|costituzionalismo]]: la sovranità popolare, il principio rappresentativo e quello maggioritario.
Marsilio individua la prima di quella che successivamente sarà chiamata [[separazione dei poteri]], ''pars principans'' o potere legislativo esclusivo del popolo ed il [[potere esecutivo]] esercitato dal Principe.
C'è nella teoria marsiliana un [[dualismo]] tra principe e popolo analogo a quello che si riscontra nell'antico diritto germanico e più in generale [[Diritto barbarico|barbarico]], ma con la differenza che, per Marsilio, il potere del popolo è superiore a quello del principe e ciò si manifesta nel potere di sorveglianza che il popolo ha sull'attività del principe, potere che può arrivare alla deposizione del principe stesso.
Dio è estraneo nei princìpi politici di Marsilio, mentre era presente nelle istituzioni medioevali quale causa prima e fine ultimo. Nel ''Defensor Pacis'' Dio è considerato fra i fattori secondari e generali, essendo l'uomo la causa prima del consorzio sociale e la base essenziale e sostanziale dello Stato.
[[Immagine:1326 goldene-bulle-kaiser-ludwigs-IV-des-nayern 2-280x280.jpg|300|right|thumb|Sigillo di Ludovico il Bavaro]]
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Ecco [[Bartolo da Sassoferrato]] e la scuola italiana che fissano il principio ''Imperator est dominus totius mundi'', l'Imperatore è signore di tutto il mondo, a cui risponde la scuola di [[Tolosa]] con la formula ''Rex est Imperator in suo Regno'', il Re è Imperatore nel proprio regno.
Marsilio si serve espressamente e ripetutamente del termine Stato, definendolo come una pluralità di [[città]] o di [[provincia|province]] sottoposte ad un potere unico, unico nel senso di esclusivo. In altri scritti, specialmente quelli a favore di [[Ludovico il Bavaro]], si serve del termine Impero e ciò per il fatto che ad una [[istituzione]] tanto [[universalismo|universale]] come la Chiesa non può opporre che un'altra istituzione altrettanto universale quale l'Impero.
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Questa distinzione in ''Partes'' oltre ad avere un'origine prettamente umana ne ha anche una politica essendo stabilita dall'''Humanus Legislator'', il popolo, ed è proprio questi che opera ogni distinzione compresa quella del [[sacerdozio]]. Considera il sacerdozio come una parte dello Stato, una ''Pars'' necessaria, ma niente di più che la parte di un tutto.
Per quanto riguarda la forma dello Stato esprime una preferenza per una sorta di monarchia che impropriamente può essere definita costituzionale, dall'origine elettiva e dalla dipendenza dalla legge, ma la novità e l'originalità di Marsilio da Padova stanno nel fatto che la forma politica dello Stato deve essere scelta dal ''Legislator Humanus'', la cui volontà è la volontà del popolo, essendo esso stesso il popolo.
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Dalla ''Comunitas Civium'' nasce la sovranità e la legge che è la funzione principale dello Stato. La legge {{quote|deve disciplinare gli atti civili umani secondo la legge [...]|Marsilio da Padova, ''op.cit.'' |''regulare debet actus civiles humanos et secundum regulam [...]''|lingua=La}}
Nella seconda parte del ''Defensor Pacis'' Marsilio dedica al problema dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa ed alla sua risoluzione molte più pagine che nella prima parte. Se [[sacerdozio]] è considerato niente più che una parte dello Stato, una ''pars necessaria'', ma niente di più che la parte di un tutto, la legge divina è considerata come ''remedium'' al disordine ed alla corruzione spirituale derivante dal peccato: fine del sacerdozio è, dunque, la predicazione di questa legge divina che è in definitiva la legge evangelica.
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Il fine precipuo del sacerdozio è l'insegnamento, la predicazione della legge evangelica e l'esplicazione di quelle funzioni esclusivamente spirituali nelle quali il Principe non può né deve entrare mentre, laddove si tratti di questioni civili o politiche, la competenza piena ed esclusiva è dello Stato.
Marsilio esamina il concetto di Chiesa in tutti i suoi attributi e nelle sue funzioni, precisando che {{quote|è chiamata chiesa l'insieme dei fedeli credenti e invocanti Cristo|Marsilio da Padova, ''op.cit.'' |''dicitur hoc nomen ecclesia de universitate fidelium credentium et invocantium nomen Christi''|lingua=La}} {{quote|Sono e devono essere chiamati fedeli di Cristo tutti, sia i sacerdoti che i non sacerdoti|Marsilio da Padova, ''op.cit.'' | Sunt et dici debent omnes Christi fideles, tam sacerdotes, quam non sacerdotes.|lingua=La}}Viene a cadere, così, ogni differenza tra laici e clero.
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Da ciò discende che, essendo la ''communitas fidelium'' la stessa ''communitas civium'' che forma lo Stato, la fonte di ogni potere è uguale, il popolo.
Il processo tendente a rendere monarchica ed assoluta l'autorità papale si è compiuto nell'interno della Chiesa con [[Gregorio VII]] e [[Innocenzo III]]. Le lotte per la supremazia della Chiesa sull'Impero, in cui si vedono chiare pretese di dominio, sono oggetto dell'interesse storico del Trecento.
[[Immagine:Innozenz3.jpg|300px|right|thumb|Innocenzo III]]
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Diversi sono gli elementi della polemica, ma fra tutti il più importante è quello della superiorità del Concilio ecumenico.
Marsilio ha una chiara visione dello stato di corruzione e di degenerazione in cui versa la Chiesa, si trova fronte ad uno spettacolo desolante: la quasi completa ignoranza da parte dei chierici dei sacri testi, la inesperienza e l'ambizione dilagano in tutte le sfere della Chiesa, sia alte che basse. Molti sono gli autori che condannano questo stato di cose, e fra tutti si eleva la voce di [[Dante]].
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Sostiene in proposito il Battaglia: {{quote|Marsilio si pone come tutore della sua patria e per essa, pensa, scrive e soffre.|F. Battaglia, ''Marsilio da Padova e la filosofia politica del Medio Evo''.}}
Marsilio espone con chiarezza il concetto di legge e, fra le varie definizioni che ne dà, la più incisiva appare la seguente {{quote|importat hoc nomen lex et famose magis scientiam seu doctrinam sive iudicium universale istorum et conferentium civilium et suorum oppositorum. Et sic accepta lex dupliciter considerari potest: uno modo secundum se, ut peripsam solum ostenditur, quid iustum aut iniustum conferens aut nocivum, et in quantum huiusmodi iuris scientia vel doctrina lex dicitur; alio modo considerari potest, secondum quod de ipsius observatione datur praeceptum coactivum per poenam aut praemium in praesenti saeculo distribuenda, sive secundum quod per modum talis praecepti traditur, et hoc modo considerata propriissime lex vocatur et est....|}}
Ecco la modernissima distinzione della legge in quanto oggetto di una disciplina e della legge in quanto norma giuridica con tutti i caratteri della norma giuridica: imperatività e coattività.
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Dalla ''Universitas Civium'' vengono esclusi i fanciulli, le donne, gli schiavi ed anche gli stranieri. Come si è detto sopra, spetta agli esperti, ai ''Prudentes'' la formulazione delle proposte di legge: {{quote|Et propterea iustorum et conferentium civilium et incomodorum seu hominum communium et similium reliquorum regulas, futuras leges sive statuta quaerendas seu inveniendas et examinandas prudentibus et expertis per universitatem civium committi, conveniens et per utile est, sic ut vel seorsum ab unaquaque primarum partium civitatis, secundum tamen uiuscuiusque proportionem, eligantur aliqui vel ab omnibus simul congregatis civibus omnes eligantur experti seu prudentes viri praedicti''.|}}
Le proposte di legge dovranno essere approvate dall'''Universitas Civium'' o dalla sua ''Valentior Pars'' e solo dopo di ciò avranno l'efficacia di norme giuridiche. L'autorità di fare le leggi spetta solo al corpo dei cittadini che farà sì che esse vengano osservate assolutamente. A questo proposito va chiarito il concetto di ''Valentior Pars'' nel senso che essa è costituita dalla maggior parte dei cittadini.
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