Fonte del diritto: differenze tra le versioni
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Le '''''fonti del diritto''''', considerando le qualità del potere o della funzione che esprime l'atto, possono essere definite come processi ascendenti di integrazione politica nella sfera dell'ordinamento giuridico.
Nell'ordinamento italiano, esistono molteplici spazi in cui è possibile che si verifichino questi processi di integrazione, che possono essere espressione di democrazia rappresentativa ([[legge]] del [[Parlamento]]), diretta ([[referendum]]) o sociale ([[contratto collettivo|contrattazione collettiva]]), così come possono avvenire a livello nazionale (ancora, legge del Parlamento), regionale ([[
Sono eccezioni a questo schema generale i casi di prolungamento del processo di integrazione in altre fonti, e quindi in altri processi ([[decreto legislativo|decreti legislativi]]), nonché la possibilità che, ad operare come fonti, siano atti espressione di processi politici particolari e non generali ([[decreto legge|decreti legge]]).
Infine la forma delle
Ci sono comunque alcune eccezioni a questo principio, direttamente previste dalla [[Costituzione]]: così, alcune materie sono riservate alla legge, ossia a un atto determinato, la cosiddetta [[riserva di legge]], prevedendosi anche, in alcune ipotesi, la predeterminazione stessa di alcuni contenuti che la legge deve avere, nel qual caso si parla di riserva di legge ''rinforzata''.
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