Diffida: differenze tra le versioni
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{{F|diritto|marzo 2010}}
La '''diffida''' è un atto formale, di solito inviato mediante [[raccomandata]] a/r, con il quale si [[Intimazione|intima]] ad una persona di compiere o di non compiere una determinata azione. Ricevendo la diffida il soggetto viene avvertito che, se non mettesse in pratica determinate azioni, o praticasse azioni illegittime o indesiderate, ci si rivolgerà all'[[magistratura|autorità competente]].
== Struttura dell'atto ==
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Un particolare tipo di diffida è la '''''diffida ad adempiere''''', un [[atto unilaterale]] e [[atto recettizio|recettizio]] di [[autonomia privata]], con il quale il contraente, adempiente o in procinto di adempiere, di un [[contratto]], intima all'altra parte di adempiere entro un dato termine.
Con quest'atto infatti una parte manifesta all'altro contraente una duplice volontà: quella ''conservativa'' del contratto in caso d'adempimento nel termine assegnato o, in mancanza di tale adempimento nel termine, quella ''risolutiva'' del contratto stesso che, in questo modo, [[risoluzione per inadempimento|si risolve automaticamente e stragiudizialmente]] in virtù della diffida inviata.
== Differenze con la intimazione ad adempiere ==
A differenza della semplice [[intimazione ad adempiere]] o [[costituzione in mora]] (regolata nel [[Codice civile italiano]] dall'art. 1219 c.c.), la diffida ad adempiere richiede la volontà ''espressa'' del soggetto inviante la diffida, che si produca l'effetto giuridico della
La diffida ad adempiere è regolata dall'art. 1454 del codice civile che, testualmente, prevede:
{{quote|Alla parte inadempiente l'altra può ''intimare per iscritto di adempiere'' in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto ''termine'', il contratto s'intende senz'altro risoluto.
Il termine non può essere inferiore a 15 giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.
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