Liquidazione giudiziale: differenze tra le versioni
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Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sia per il fallito e sia per i creditori; decadono gli organi preposti a tale procedura e i creditori possono proporre azioni individuali nei confronti dell’ex fallito salvo l’ammissione del fallito al beneficio dell’[[esdebitazione]]<ref>{{cita web|url=http://www.avvocatogratis.com/wp-content/uploads/Manuale_Guida_Breve_Esdebitazione_Fallimentare.pdf|titolo=Guida alla Esdebitazione Fallimentare con il Gratuito Patrocinio - in Creative Commons |data=5-3-2011|accesso=7-03-2011}}</ref> che consente la dichiarazione di inegisibilità dei debiti residui impagati: quest'ultima è esperibile dalle sole persone fisiche, mentre non è ammessa per le società.
Le procedure fallimentari vanno avanti troppo spesso per tempi lunghissimi, nella speranza per il curatore che si scoprano nuovi beni (il compenso del curatore è calcolato in percentuale sull'attivo) e nel generale malfunzionamento dellìamministrazione della Giustizia, anche quando, come nel caso del fallimento, la procedura è in gran parte delegata ad un libero professionista ([[curatore fallimentare]]). In effetti, tra le numerose condanne che l' [[Italia]] ha subito dalla [[Corte Europea dei Diritti dell'Uomo]] (in sigla CEDU) per inefficienze del proprio sistema giudiziario, ve ne sono alcune anche nel campo delle procedure fallimentari<ref>ad esempio, CEDU in Strasburgo, 9 e 23 giugno 2009, condanne nei procedimenti numero CEDU 33873/04, 34562/04, 13697/04, 29070/04, 37360/04, 27522/04 portanti tutti condanne per la Repubblica Italiana a risarcire economicamente i cittadini italiani ricorrenti per l'ingiustificata lentezza delle procedure fallimentari</ref>
==Bibliografia==
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