Dignitatis Humanae: differenze tra le versioni

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La '''Dignitatis Humanae''' è una dichiarazione del [[Concilio Vaticano II]] ''sulla libertà religiosa''.<br />
Approvato con 2308 voti favorevoli e 70 contrari dai [[vescovo|vescovi]] radunati in [[concilio]], fu promulgato da [[papa Paolo VI]] il [[7 dicembre]] [[1965]].
 
Il titolo ''Dignitatis Humanae'' significa dal latino: ''circa la dignità dell'uomo'' e deriva dalle prime parole del decreto stesso.
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{{quote|L'unica vera religione crediamo che sussista nella Chiesa cattolica e apostolica, alla quale il Signore Gesù ha affidata la missione di comunicarla a tutti gli uomini|Dignitatis Humanae 1,c}}
 
Quest'affermazione riprende il concetto espresso dalla costituzione dogmatica ''[[Lumen Gentium]]'', che era stata approvata il [[21 novembre]] [[1964]]. L'interpretazione del ''[[subsistit in]]'' ha lasciato spazio a tesi tipiche dell'[[ermeneutica del Concilio Vaticano II|ermenutica della discontinuità]], secondo cui la vera religione potrebbe sussistere anche in altre chiese o religioni, ma è stata autorevolmente chiarita il [[6 agosto]] [[2000]] con la dichiarazione ''[[Dominus Jesus]]'' della [[Congregazione per la Dottrina della Fede]], che afferma che «esiste un'unica Chiesa di Cristo, che sussiste nella Chiesa cattolica governata dal successore di Pietro e dai vescovi in comunione con lui».<ref>Roberto de Mattei, ''Il Concilio Vaticano II. Una storia mai scritta'', Torino 2010, pp. 445-446</ref>
 
{{quote|Questo Concilio Vaticano dichiara che la persona umana ha il diritto alla libertà religiosa. Il contenuto di tale libertà è che gli esseri umani devono essere immuni dalla coercizione da parte di singoli individui, di gruppi sociali e di qualsivoglia potestà umana, così che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza né sia impedito, entro debiti limiti, di agire in conformità ad essa|Dignitatis Humanae 2,a}}
 
Ogni persona ha il diritto alla libertà religiosa, cioè ogni persona deve essere libera nel credere secondo la propria coscienza, e nessuno, singolo, gruppo o stato, può costringerla a cambiare idea. L'esercizio di questa libertà è ''“entro debiti limiti”'': cioè nel rispetto della legge naturale.
 
{{quote|Il diritto alla libertà religiosa si fonda sulla stessa dignità della persona umana|Dignitatis Humanae 2,a}} {{quote|Gli imperativi della legge divina l'uomo li coglie e li riconosce attraverso la sua coscienza, che è tenuto a seguire fedelmente… Non si deve quindi costringerlo ad agire contro la sua coscienza|Dignitatis Humanae 3,b}}
Attraverso queste due affermazioni il Concilio espone i fondamenti della libertà religiosa: