Interpello: differenze tra le versioni

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L'ordinamento tributario italiano prevede diversi tipi di interpelli.
 
Il diritto di interpello cosiddetto ''ordinario'', previsto dall'art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente, consiste nella facoltà, da parte di ciascun [[contribuente]], di porre quesiti alla Direzione regionale dell'[[Agenzia delle Entrate]], se vi sono ''obiettive condizioni di incertezza'' nella [[norma (diritto)|normativa]] fiscale relativamente a ''casi concreti e personali''.
 
L'amministrazione finanziaria è tenuta a dare risposta entro 120 giorni. In caso di mancata risposta, l'interpretazione della norma tributaria prospettata dal contribuente è da considerarsi corretta, in virtù del [[silenzio amministrativo|silenzio assenso]]), e a condizione che l'istanza sia ammissibile e che sia questa che la stessa soluzione prospettata siano state esposte in modo chiaro e univoco.
 
L'interpello generale (o ordinario) trova il suo regolamento attuativo nel D.M. [[26 aprile]] [[2001]], n. 209.
 
L'interpello cosiddetto ''speciale'' è stato istituito dall'art. 21, [[legge|L.]] 413/[[1991]]. È un interpello che può avere per oggetto soltanto determinate operazioni (trasformazioni, fusioni, ecc.), considerate potenzialmente [[evasione ed elusione fiscale|elusive]].
 
L'interpello cosiddetto ''disapplicativo'' è previsto dall'art. 37-bis, d.p.r. 600/1973. Mediante tale interpello, il contribuente può chiedere la disapplicazione di una norma antielusiva speciale.
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Devono essere presentate all'[[Agenzia delle Dogane]] le istanze di interpello riguardanti le [[Accisa|Accise]], ai [[Comune|comuni]] quelle riguardanti l'[[Imposta comunale sugli immobili|ICI]], alle [[Regione|Regioni]] quelle riguardanti i tributi regionali, ed alle [[Provincia|Province]] quelle riguardanti i tributi provinciali, al Pubblico Registro Automobilistico (PRA)per le iscrizioni di ipoteche sui beni mobili registrati, richieste in ritardo e cioè dopo un anno dalla data di autentica dell'atto costitutivo (art. 2 R.D. n. 436/27).
 
==Modalità di presentazione dell'interpello==
L'istanza di interpello può essere compilata su carta libera, e deve contenere i seguenti elementi, in assenza dei quali è dichiarata inammissibile:
*Dati anagrafici del contribuente.
*Descrizione dettagliata del caso oggetto dell'interpello, e sul quale vi sono fondati motivi di incertezza.