Indebita compensazione: differenze tra le versioni

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|Fonte = Decreto legislativo 74/2000
|Articolo = art. 10-quater
|Competenza = [[Tribunale]]
|Procedibilità = [[procedibilità d'ufficio|ufficio]]
|Arresto = non consentito
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== Disciplina ==
L'art. 10 ''quater'', introdotto dal [[decreto legge]] n. 223 del 2006, a decorrere dal [[4 luglio]] [[2006]] estende l'applicazione dell'art. 10 bis, a chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, crediti inesistenti o non spettanti.
 
L'espressione “somme dovute” si riferisce a qualsiasi versamento da eseguire tramite [[modello F24]].
Il reato si consuma nel momento in cui le indebite compensazioni eccedono € 50.000 in un periodo d'imposta.
I crediti oggetto di indebita compensazione:
* se inesistenti, ovvero non risultanti dalle dichiarazioni annuali integrano certamente il reato. Inoltre l'indebita compensazione costituisce violazione amministrativa punita con la sanzione fino al 30% dell'importo compensato, (elevata dal [[29 novembre]] [[2008]] dal 100% al 200% con il D.L. 185/2009 e successivamente per importi superiori a 50.000 euro del 200% dalla data di conversione del decreto nella legge n. 2/2009).
* se non spettanti, ad esempio perché non compensabili o perché si tratta di agevolazioni a cui non si ha diritto, è dubbia la rilevanza penale di tale condotta stante la necessità del [[dolo]] specifico in capo all'agente. In tale caso la sanzione amministrativa è del 30%.