Associazione Guide Alpine Italiane: differenze tra le versioni
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Rivedo parte legge 2 gennaio 1989 n. 6, -sezione "Organi" |
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Nel 1985 inizia l'iter di una proposta di Legge quadro firmata tra gli altri dai deputati [[Franco Bassanini]] e [[Cesare Dujany]]. Si arriva quindi alla legge 2 gennaio 1989, n. 6 ''Ordinamento della professione di guida alpina'' che sancisce i principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di ordinamento della professione della guida alpina, dell'accompagnatore di media montagna e della guida vulcanologica, in particolare:
* viene assegnato esclusivamente alle guide alpine lo svolgimento professionale di attività quali l'accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio, in escursioni in montagna, in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche, nonnché l'insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche<ref>{{cita|61989|art. 2|L. 6/1989|harv=s}}</ref>
* al di fuori delle guide alpine, solo il CAI conserva la possibilità di svolgere
* vengono istituiti i Collegi Regionali<ref name=13_61989>{{cita|61989|art. 13|L. 6/1989|harv=s}}</ref> e il Collegio Nazionale delle guide alpine<ref>{{cita|61989|art. 15|L. 6/1989|harv=s}}</ref> con scopi amministrativi e di cui l'AGAI diviene il braccio operativo<ref>{{cita web|url=http://www.loscarpone.cai.it/news/items/verso-un-osservatorio-sullabusivismo-cai.html|titolo=Guide alpine - Verso un osservatorio sull’abusivismo|editore=cai.it|accesso=9 settembre 2013}}</ref>
* viene istituita una Commissione tecnica per elaborare i programmi e i criteri di esame dei corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione delle guide alpine.<ref name=13_61989 /><ref>{{cita|61989|art. 14|L. 6/1989|harv=s}}</ref>
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