Pseudonimo: differenze tra le versioni
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A differenza del soprannome, spesso giustapposto al nome anagrafico (ad esempio per distinguere i vari rami di una stessa famiglia ed evitare in tal modo casi di [[omonimia]]), lo pseudonimo viene utilizzato in alternativa a quello. Diverse [[Legislazione|legislazioni]] hanno pertanto emanato norme finalizzate a dare valenza pubblica agli pseudonimi: nella [[Repubblica Italiana]], qualora lo pseudonimo sia utilizzato in maniera tale da avere acquisito l'importanza del nome, e cioè da rendere la persona riconoscibile pubblicamente, è tutelato al pari del nome anagrafico ai sensi dell'articolo 9 del [[Codice civile italiano|codice civile]].<ref>[http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-i/art9.html Dispositivo dell'art. 9 Codice Civile]</ref>
L'uso dello pseudonimo, come dell'[[anonimato]], tutela un autore grazie alla legge sul [[diritto d'autore italiano|diritto d'autore]], in maniera diversa rispetto all'utilizzo del nome proprio.La stessa tutela accordata al nome viene quindi estesa anche allo pseudonimo (o nome d’arte), cioè all’appellativo che un soggetto utilizza per farsi identificare in un dato contesto professionale (artistico, cinematografico o letterario). Il nome d’arte è tutelato solo se ha raggiunto una capacità identificativa del soggetto pari al nome, cioè se il personaggio può essere agevolmente e diffusamente individuato anche solo attraverso il proprio pseudonimo (ad esempio Totò).
Fino al [[XIX secolo]], l'uso dello pseudonimo fu diffuso soprattutto in ambito teatrale e letterario. Nel corso del [[XX secolo]], esso ha trovato ampio utilizzo nelle attività sportive e dello spettacolo. Negli [[sport motoristici]], ad esempio, era frequente il ricorso agli pseudonimi, soprattutto per permettere a rampolli di nobili famiglie di partecipare alle competizioni senza mettere in gioco il buon nome del casato.
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