Software usato: differenze tra le versioni
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Ai sensi dei considerandi della sentenza, il principio di esaurimento del diritto d’autore si applica a qualsiasi prima vendita di software. La CGUE ha pure decretato che il secondo acquirente può scaricare di nuovo dal produttore le licenze del software trasferite online: "Inoltre, l'esaurimento del diritto di distribuzione si estende alla copia del programma fino alla versione migliorata e aggiornata in possesso del proprietario del copyright."<ref>[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:111:0016:0022:IT:PDF '' Direttiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore'']. EUR-Lex; L’accesso al diritto dell’Unione europea. richiamato il 18 ottobre 2012.</ref>
La CGUE ha inoltre constatato quanto segue: nel caso che il proprietario del copyright “(…)in cambio di un pagamento, stipuli con l’utente un accordo di licenza, tramite il quale l’utente stesso ottiene il diritto perpetuo di utilizzare tale copia, il proprietario del copyright ha venduto la copia all’utente e quindi esaurisce il suo diritto esclusivo di distribuzione." Con un tale commercio viene trasferita la proprietà sulla copia stessa. "Così, il legittimo proprietario, anche se il contratto di licenza proibisce la vendita successiva, non può più opporsi alla rivendita della copia interessata."<ref> [http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-07/cp120094it.pdf ''Comunicato stampa 94/12 inerente
La Corte di Giustizia ha sentenziato inoltre, "... che il proprietario del copyright, se l'applicazione del principio si limitasse all'esaurimento del diritto di distribuzione solo per le copie del programma che vengono vendute su un supporto, controllerebbe la rivendita di copie che sono state scaricate da Internet e potrebbe esigere di nuovo un compenso, nonostante l’ottenimento di un equo pagamento già nel corso della prima vendita della copia interessata. Una tale restrizione alla rivendita di copie dei programmi scaricate da Internet eccederebbe il fine di salvaguardare l'oggetto specifico della proprietà intellettuale in questione."<ref>[http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-128/11&language=it Testo integrale sentenza CGUE, sent. del 03.07.2012 - C 128/11'']. Sito Internet della CGUE (documento .pdf). richiamato il 18 ottobre 2012.</ref>
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