Utente:Edoedoo/Sandbox: differenze tra le versioni
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* Art. 1 comma 5 ''"la formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica è intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree" '': sanità pubblica, pediatria, salute mentale-psichiatria, geriatria, area critica.
* Art. 2 comma 1: Il diploma universitario, previa iscrizione obbligatoria all’albo professionale, abilita all’esercizio professionale.
* Art. 3 comma 1: I diplomi e gli attestati conseguiti con il precedente ordinamento, sono equipollenti al diploma universitario. <br />
===Il percorso formativo odierno===
Le università rilasciano i seguenti titoli: <ref name=":13" />
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