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Durante la fase ''costitutiva'' (o ''decisoria'') l'organo competente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, assume la sua decisione e adotta l'atto terminale. Quest'ultimo, al termine della fase costitutiva, è ''perfetto'' ma non necessariamente ''[[efficacia (diritto)|efficace]]'', ossia in grado di produrre i suoi effetti.
 
La fase costitutiva è ''pluristrutturata'' quando c'è un concorso di organi diversi con rilievo parimenti determinate per l'emanazione dell'atto terminale; ciòquest'ultimo aspetto distingue questitali interventi da quelli in fase istruttoria che possono influenzare, ma non condizionare, la decisione. Le determinazioni dei vari organi possono fondersi in un unico ''atto complesso'' oppure rimere atti distinti, come nel caso in cui l'emanazione dell'atto terminale è subordinata all'''autorizzazione'' di un organo che esercita in tal modo un ''[[controllo preventivo]] antecedente'' sullo stesso.
 
===Fase integrativa dell'efficacia===
La fase ''integrativa dell'efficacia'' comprende gli eventuali atti e operazioni, successivi all'adozione dell'atto terminale, necessari affinché questo divenga efficace. Rientrano in questa fase, tra gli altri:
* la comunicazione o pubblicazione, in varie forme, dell'atto, quando questo è ''recettizio'', ossia quando la sua efficacia è condizionata alla conoscenza da parte del destinatario;
* i ''[[Controllo preventivo|controlli preventivi ]]susseguenti'' nel corso dei quali un organo diverso da quello attivo (detto ''organo di controllo'') verifica la conformità dell'atto all'ordinamento (''controllo di legittimità'') o la sua [[Discrezionalità#Legittimità e merito|opportunità]] (''controllo di merito''); l'esito positivo di tale verifica è condizione necessaria affinché l'atto possa divenire efficace.
 
Non costituiscono, invece, una fase del procedimento ma, semmai, un procedimento a sé i ''[[Controllo successivo|controlli successivi]]''. Anch'essi, come i controlli preventivi, possono essere di legittimità o di merito ma, in questo caso, l'esito positivo della verifica non condiziona l'efficacia dell'atto mentre, sulla base dell'esito negativo, può essere adottato un provvedimento di rimozione dell'atto stesso (''annullamento'') o dei suoi effetti (''revoca'').