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Durante la fase ''costitutiva'' (o ''decisoria'') l'organo competente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, assume la sua decisione e adotta l'atto terminale. Quest'ultimo, al termine della fase costitutiva, è ''perfetto'' ma non necessariamente ''[[efficacia (diritto)|efficace]]'', ossia in grado di produrre i suoi effetti.
La fase costitutiva è ''pluristrutturata'' quando c'è un concorso di organi diversi con rilievo parimenti determinate per l'emanazione dell'atto terminale;
===Fase integrativa dell'efficacia===
La fase ''integrativa dell'efficacia'' comprende gli eventuali atti e operazioni, successivi all'adozione dell'atto terminale, necessari affinché questo divenga efficace. Rientrano in questa fase, tra gli altri:
* la comunicazione o pubblicazione, in varie forme, dell'atto, quando questo è ''recettizio'', ossia quando la sua efficacia è condizionata alla conoscenza da parte del destinatario;
* i ''[[Controllo preventivo|controlli preventivi ]]susseguenti'' nel corso dei quali un organo diverso da quello attivo (detto ''organo di controllo'') verifica la conformità dell'atto all'ordinamento (''controllo di legittimità'') o la sua [[Discrezionalità#Legittimità e merito|opportunità]] (''controllo di merito''); l'esito positivo di tale verifica è condizione necessaria affinché l'atto possa divenire efficace.
Non costituiscono, invece, una fase del procedimento ma, semmai, un procedimento a sé i ''[[Controllo successivo|controlli successivi]]''. Anch'essi, come i controlli preventivi, possono essere di legittimità o di merito ma, in questo caso, l'esito positivo della verifica non condiziona l'efficacia dell'atto mentre, sulla base dell'esito negativo, può essere adottato un provvedimento di rimozione dell'atto stesso (''annullamento'') o dei suoi effetti (''revoca'').
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