Obiezione di coscienza: differenze tra le versioni

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Conseguenze sullo status giuridico: Inserimento disposizioni dle d.lgs 66/2010
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L'emanazione della legge 2 agosto [[2007]] n. 130 ha reso tuttavia possibile esercitare la rinuncia allo stato di obiettore: infatti la norma ha modificato la legge del [[1998]], stabilendo che l'obiettore ammesso al [[servizio civile]], decorsi almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, possa rinunziare allo status di [[obiettore di coscienza]] presentando apposita dichiarazione, non revocabile, da inoltrare all'[[Ufficio Nazionale per il Servizio Civile]],<ref>art. 1, comma 7-ter legge 130/2007</ref> facendo così venire meno le limitazioni residue di cui alla legge n. 230/1998 e ponendo fine in modo effettivo a talune discriminazioni cui obiettivamente andavano incontro i cittadini, che avessero scelto di prestare il servizio civile in luogo di quello di leva.
 
Il d.lgs 5 marzo 2010 n. 66 ("''Codice dell'arruolamento militare''") dispone che agli obiettori di coscienza che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato partecipare ai concorsi per qualsiasi impiego che comporti l'uso delle armi e comunque partecipare a qualsiasi procedura per l'arruolamento nelle Forze armate e nelle Forze di polizia a ordinamento militare o per l'assunzione nelle Forze di polizia a ordinamento civile.<ref>Art. 636 d.lgs 5 marzo 2010 cooma 1 </ref> facendo però salva la possibilità di rinunca allo status di obiettore.<ref>Art. 636 d.lgs 5 marzo 2010 commi 2 e 3</ref>
 
==== Obiezione di coscienza del medico ====