Energy manager: differenze tra le versioni

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L'obbligo è esteso a tutti i settori diversi da quello industriale, non solo a civile e trasporti (art. 19 comma 1 L. 10/91)
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L’efficienza energetica riguarda sia azioni trasversali di “good house keeping” sia interventi caratterizzati dalla specificità ambientale dei luoghi di lavoro e produzione industriale. Un approccio integrato prevederebbe l’analisi delle prestazioni energetiche dei singoli processi industriali, da cui individuare soluzioni specifiche di riduzione dei consumi e dei costi, oltre che le soluzioni tecnologiche più opportune.
 
Per tutti gli interventi la presenza di una figura professionale comcome l’Energy Manager garantisce un miglioramento delle possibilità di investimento tecnologico e tutti i possibili risparmi nei processi energivori. L’Energy Manager deve avere solide basi di elettrotecnica, termotecnica ed economia, oltre ad avere una conoscenza impiantistica e una propensione all’innovazione tecnologica.
 
==Contesto, mansioni e aree di intervento==
A termine di legge 10/91 alla nomina dell’Energy Manager sono obbligati tutti i soggetti operanti nel settore industriale che nell’anno precedente abbiano consumato più di 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio e tutti i soggetti operanti neiin settoritutti civilegli ealtri trasportisettori che ne abbiano consumate più di mille.
La nomina va rinnovata ogni anno, pena sanzioni sia per mancata nomina sia per ritardato rinnovo.
Tutti i consumi necessari per la produzione o per i servizi, vanno valutati suddividendoli tra le diverse fonti, usi e utenze finali. Per fare questo è necessario convertire le varie fonti energetiche (benzine, gas, GPL, olio combustibile, ecc…) in un'unica unità di misura che è il Tep (tonnellata equivalente di petrolio).