Energy manager: differenze tra le versioni
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L'obbligo è esteso a tutti i settori diversi da quello industriale, non solo a civile e trasporti (art. 19 comma 1 L. 10/91) |
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L’efficienza energetica riguarda sia azioni trasversali di “good house keeping” sia interventi caratterizzati dalla specificità ambientale dei luoghi di lavoro e produzione industriale. Un approccio integrato prevederebbe l’analisi delle prestazioni energetiche dei singoli processi industriali, da cui individuare soluzioni specifiche di riduzione dei consumi e dei costi, oltre che le soluzioni tecnologiche più opportune.
Per tutti gli interventi la presenza di una figura professionale
==Contesto, mansioni e aree di intervento==
A termine di legge 10/91 alla nomina dell’Energy Manager sono obbligati tutti i soggetti operanti nel settore industriale che nell’anno precedente abbiano consumato più di 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio e tutti i soggetti operanti
La nomina va rinnovata ogni anno, pena sanzioni sia per mancata nomina sia per ritardato rinnovo.
Tutti i consumi necessari per la produzione o per i servizi, vanno valutati suddividendoli tra le diverse fonti, usi e utenze finali. Per fare questo è necessario convertire le varie fonti energetiche (benzine, gas, GPL, olio combustibile, ecc…) in un'unica unità di misura che è il Tep (tonnellata equivalente di petrolio).
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