Inceneritore: differenze tra le versioni

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===Contesto normativo e diffusione in Italia ed Europa===
In Italia, la produzione di energia elettrica tramite incenerimento dei rifiuti è indirettamente sovvenzionata dallo Stato per sopperire alla sua antieconomicità: infatti questa modalità di produzione è considerata impropriamente, come "da fonte rinnovabile" alla stregua di idroelettrico, solare, eolico e geotermico. Pertanto chi gestisce l'inceneritore può vendere all'Enel la propria produzione elettrica ad un costo circa triplo rispetto a quanto può fare chi produce elettricità (vendendola all'Enel) usando metano, petrolio o carbone. I costi di tali incentivi ricadono naturalmente sulle bollette, che comprendono una tassa per il sostegno delle fonti rinnovabili. Ad esempio nel 2004 il [[Grtn]] ha ritirato 56,7 TWh complessivi di elettricità da fonti "rinnovabili", di cui il 76,5% proveniente da termovalorizzatori e altri fonti assimilate, spendendo per questi circa 2,4 miliardi di euro.<ref name=ecospTruffa>Dall'[http://www.ecosportello.org/TANews/news/show_news.php?subaction=showfull&id=1158564733&archive=&template=tpl_speciali approfondimento] di Ecosportello.org del 18 settembre 2006 sull'incentivazione dei termovalorizzatori.</ref> A titolo di confronto, nel 2006 a seguito dell'introduzione degli incentivi in conto energia per il fotovoltaico sono stati stanziati 4,5 milioni di euro per 300 MW di potenza.<ref>[http://www.edilportale.com/edilnews/NpopUp.asp?iddoc=8524&IDCat=27 Notizia] da edilportale.com.</ref>
 
L'[[Unione Europea]] ha inviato una procedura d'infrazione all'Italia per gli incentivi dati dal governo italiano per produrre energia bruciando rifiuti inorganici e considerandola come "fonte rinnovabile". A tal proposito già nel 2003 Il Commissario UE per i Trasporti e l'Energia, Loyola De Palacio, in risposta ad una interrogazione dell'On. Monica Frassoni al Parlamento Europeo, ha ribadito (20.11.2003, risposta E-2935/03IT) il fermo no dell'Unione Europea all'estensione del regime di sovvenzioni europee per lo sviluppo delle [[fonti energetiche rinnovabili]], previsto dalla Direttiva 2001/77, all'incenerimento delle parti non biodegradabili dei rifiuti. Queste le affermazioni testuali del Commissario all'energia: «La Commissione conferma che, ai sensi della definizione dell'articolo 2, lettera b) della direttiva 2001/77/CE del [[Parlamento europeo]] e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, la frazione non biodegradabile dei rifiuti non può essere considerata fonte di energia rinnovabile».