Regione a statuto speciale: differenze tra le versioni
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→Cenni storici: seppur del 1945 il decreto entrò in vigore solo allora, in quanto previsto così dall'art.23 |
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==Cenni storici ==
L'esigenza di concedere particolari forme di autonomia ad alcuni territori si venne a creare immediatamente dopo la fine della seconda guerra mondiale. Con il [[decreto legge]] n° 21 del 27 gennaio 1944 e con il d.l. n° 91 del 18 marzo 1944 furono create le figure rispettivamente dell<nowiki>'</nowiki>''Alto Commissario per la Sardegna'' e dell<nowiki>'</nowiki>''[[Alto Commissariato per la Sicilia|Alto Commissario per la Sicilia]]''; queste figure furono coadiuvate da una ''Giunta consultiva'' (istituita con d.l. n° 90 del 16 marzo 1944 per la Sardegna, e con il sopracitato d.l. 91/1944 per la Sicilia) e quindi da una ''[[Consulta regionale]]'' rappresentativa dei partiti e dei sindacati regionali (istituita per la Sicilia con [[decreto legislativo luogotenenziale]] n° 416 del 28 dicembre 1944 e per la Sardegna con d. lgs. lgt. n° 417 dello stesso giorno).<ref name="nota1">[[Antonio D'Atena]], ''Diritto regionale'', pp. 225-227, Giappichelli, Torino, 2010.</ref>
La Sicilia ebbe il suo Statuto
Il 5 settembre 1946, nell'ambito della [[Conferenza di pace di Parigi (1947)|Conferenza di pace di Parigi]], venne firmato l'[[Accordo De Gasperi-Gruber]], che prevedeva la concessione alle Province di Trento e Bolzano di un "potere legislativo ed esecutivo regionale autonomo".
Le autonomie speciali così concesse furono coperte dall'articolo 116 della nuova Costituzione italiana, entrata in vigore il 1º gennaio 1948. La XVIII disposizione transitoria e finale della Costituzione previde che l'[[Assemblea Costituente della Repubblica Italiana|Assemblea Costituente]] avrebbe dovuto decidere in materia di Statuti regionali speciali (oltre che di legge elettorale del "nuovo" [[Senato della Repubblica]] e legge sulla stampa) entro il 31 gennaio 1948: in virtù di questa previsione il 26 febbraio 1948 vennero approvate le [[Leggi costituzionali italiane|leggi costituzionali]] contenenti gli Statuti in questione, in deroga al procedimento ordinario di approvazione di una legge costituzionale previsto dall'articolo 138:<ref name=nota1/>
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