Favor debitoris (principio generale): differenze tra le versioni
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L'espressione ''Favor Debitoris'', come si può facilmente dedurre dalla parola stessa, sta a indicare lo sbilanciamento dell'ordinamento giuridico a tutela del [[Debitore]].
==Origine storica==
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Dalla Relazione al [[Codice civile]] del [[1942]] emerge chiaramente l'idea secondo cui il rapporto fra debitori e creditori deve essere un rapporto paritario, sostanzialmente neutro nei confronti sia degli uni che degli altri.<br/>Tendenzialmente, il Codice civile non dà rilievo particolare alla situazione economica e sociale del debitore nè del creditore (salvo ipotesi eccezionali), e ripudia il principio del ''favor debitoris'', collocandolo alla stregua di un "antico pregiudizio", dando invece spazio alle regole [[Macroeconomia|macroeconomiche]] di [[politica monetaria]] e fiscale.<br/>La giurisprudenza, addirittura capovolgendo l'impianto ottocentesco, individua nella prassi i ''creditori deboli'' nei confronti dei ''debitori forti'' (quelli che beneficiano del fenomeno [[Inflazione|inflativo]] e svalutativo, delle clausole protettive dell'erosione del potere di acquisto della moneta, nonché della distribuzione di alcuni oneri sociali su tutta la collettività) ed individua alcune norme che ancora darebbero rilievo al principio del ''favor debitoris''.
==Le argomentazioni==
Per lungo tempo ci si è chiesti se, nonostante la sostanziale apparenza neutra del codice, non esista invece un principio '''generale''' di ''Favor Debitoris''. Per l'avvaloramento di questa tesi si è fatto ricorso ad una moltitudine di esempi pratici, come la teoria dell'inesigibilità della prestazione in caso di impossibilità che mitiga un rigidissimo art. 1218, le norme sulla [[rescissione]] in materia di lesione generale o stato di bisogno, la riduzione della [[clausola]] penale manifestatamente iniqua e ancora il divieto di patto commissorio nonchè l'estesa e specifica normativa del [[Codice del Consumo]].
==L'articolo 1224 del Codice civile==
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==Gli articoli 1370, 1371 e 1469-''quater'' del Codice civile==
Queste tre norme, per la [[dottrina]], ribadiscono il principio della cd. ''interpretatio contra stipulatorem'', e dunque del ''
==In conclusione==
Come suddetto non si deve però ritenere che la parte del debitore sia sempre la più debole economicamente, egli può essere ad esempio persona assai più facoltosa dell'eventuale creditore; nel caso specifico il codice evita quindi di intromettersi negli accordi fra privati (escluse le situazioni di manifesto squilibrio vd. [[rescissione]]) e sì può quindi affermare che il ''Favor Debitoris'' non è stato utilizzato come principio '''generale''' dal nostro legislatore durante la stesura del codice, ma non negare che in alcuni specifici casi influenzi la redazione delle varie disposizioni.
==Voci correlate==
*[[Codice civile]]
*[[Favor Debitoris (Termine)]]
*[[Favor Creditoris (Termine)]]
[[Categoria:diritto civile]]
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