Termine (diritto): differenze tra le versioni
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* termine ''iniziale'' (o ''dies a quo''), allorché fa iniziare l'[[efficacia]] di un [[atto giuridico]] ([[contratto]], [[testamento]] o altro [[negozio giuridico]], [[atto amministrativo]], [[legge]] ecc.);
* termine ''finale'' (o ''dies ad quem''), allorché fa cessare l'efficacia di un atto;
* termine ''perentorio'', allorché fa venire meno il potere di emanare un atto (
* termine ''dilatorio'', allorché rende possibile l'emanazione di un atto, sicché l'atto emanato prima della scadenza è da considerarsi illegittimo;
* termine ''ordinatorio'' (o ''accelleratorio'') allorché l'ordinamento prevede che un atto debba essere emanato entro la scadenza senza però sanzionare con l'illegittimità l'atto emanato in ritardo (ma prevedendo, di solito, altre conseguenze sanzionatorie, ad esempio a carico della persona che doveva emanare l'atto).
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