Interpello: differenze tra le versioni

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Il diritto di interpello cosiddetto ''ordinario'', previsto dall'art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente, consiste nella facoltà, da parte di ciascun [[contribuente]], di porre quesiti alla Direzione regionale dell'[[Agenzia delle Entrate]], se vi sono ''obiettive condizioni di incertezza'' nella [[norma (diritto)|normativa]] fiscale relativamente a ''casi concreti e personali''.
 
L'amministrazione finanziaria è tenuta a dare risposta entro 120 giorni. In caso di mancata risposta, l'interpretazione della norma tributaria prospettata dal contribuente è da considerarsi corretta, (in virtù del [[silenzio amministrativo|silenzio assenso]]), e a condizione che l'istanza sia ammissibile e che sia questa che la stessa soluzione prospettata siano state esposte in modo chiaro e univoco.
 
L'interpello generale (o ordinario) trova il suo regolamento attuativo nel D.M. 26 aprile [[2001]], n. 209.