Graffitismo: differenze tra le versioni

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==Legislazione==
 
In Italia, il [[Codice penale italiano|codice penale]] all' ''art. 639 Deturpamento e imbrattamento di cose altrui'' recita: {{citazione|Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103.
 
Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro.