Marcatura CE: differenze tra le versioni

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== Caratteristiche ==
Il marchio CE è un contrassegno che deve essere apposto su determinate tipologie di prodotti dal fabbricante stesso che con esso autocertifica la rispondenza (o conformità) ai requisiti essenziali per la commercializzazione e utilizzo nell'Unione Europea stabiliti nelle Direttive di nuovo approccio. L'apposizione del marchio è prescritta per legge per poter commercializzare il prodotto nei paesi aderenti allo [[Spazio economico europeo]] (SEE).
«Talune direttive possono escludere l’apposizionel'apposizione del marchio CE su alcuni prodotti<ref>cfr: Direttiva sulla Sicurezza Generale dei Prodotti</ref>. Tali prodotti possono circolare liberamente sul mercato europeo se sono accompagnati ad esempio da una dichiarazione o da un certificato di conformità»<ref name=Legislazione />. Esempi di alcune direttive che richiedono il marchio CE sono la [[Direttiva prodotti da costruzione]], la Direttiva bassa tensione, la Direttiva macchine, la Direttiva [[compatibilità elettromagnetica]], la Direttiva per i sistemi in pressione, la Direttiva per i dispositivi medici. L'elenco completo è disponibile a [http://www.newapproach.org/Directives/DirectiveList.asp questo indirizzo].
 
Il simbolo CE significa "Conformità Europea" (e non conformità essenziale), ed indica che il prodotto che lo porta è conforme ai ''requisiti essenziali'' previsti da Direttive in materia di sicurezza, sanità pubblica, tutela del consumatore, ecc. pertanto non rappresenta un marchio di qualità del prodotto o, tantomeno, ''di origine'' ma che il prodotto gode della [[Presunzione di conformità]].
 
"La marcatura CE indica che il prodotto è conforme a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo"<ref name=Legislazione />: dalla progettazione, alla fabbricazione, all’immissioneall'immissione sul mercato, alla messa in servizio del prodotto fino allo smaltimento. La marcatura CE disciplina l'intero ciclo di vita del prodotto dal momento dell'immissione sul mercato.
 
"Gli Stati membri non possono limitare l’immissionel'immissione sul mercato o la messa in servizio di prodotti che hanno la marcatura "CE", tranne il caso in cui sia provata la non conformità del prodotto in sede giudiziale. La marcatura deve essere apposta prima che il prodotto sia immesso sul mercato europeo o messo in servizio."<ref name=Legislazione />
 
Oltre alla libera circolazione dei beni, la marcatura CE apposta su un prodotto comporta l’inversionel'inversione dell’oneredell'onere della prova sul rispetto dei requisiti essenziali stabiliti dalle Direttive nuovo approccio. In particolare, quest'ultimo punto non è cosa da poco. Posto che i prodotti sono immessi nel mercato sotto la responsabilità del fabbricante o dell'importatore, avvalersi di una finzione giuridica che inverte l'onere della prova significa che un prodotto conforme può essere contestato solo se la violazione dei requisiti della Direttiva di riferimento venga concretamente provata (cosiddetta ''[[Presunzione di conformità]]'').
 
Apponendo il marchio CE su un prodotto, il produttore dichiara di rispettare tutti i requisiti previsti per ottenere il marchio stesso, assumendosi la responsabilità della sua commercializzazione entro lo spazio economico europeo (Paesi dell’areadell'area SEE, composta dai 27 Paesi membri della UE, e Paesi dell’areadell'area EFTA, ovvero Islanda, Norvegia, Liechtenstein). La marcatura CE è prevista anche per beni prodotti in Paesi terzi, poi commercializzati nell’areanell'area SEE e Turchia.
 
La marcatura CE non implica che un bene sia stato prodotto entro l’areal'area SEE, bensì che ne è stata verificata la conformità alle normative europee previste (ad esempio, le norme armonizzate relative alla sicurezza) prima della sua commercializzazione. Inoltre la marcatura segnala che il produttore ha verificato la conformità del bene a tutti i requisiti fondamentali previsti dalle direttive inerenti e relative a sicurezza, igiene e rispetto dell´'ambiente. Qualora le direttive lo prevedano, la conformità di un prodotto può, inoltre, essere valutata da un ente terzo certificato.
La marcatura CE non è obbligatoria per tutti i prodotti: le direttive europee la impongono solo per determinate categorie. Queste comprendono sia prodotti per uso strettamente professionale (ad esempio dispositivi medici, ascensori, macchinari e strumenti di pesatura), sia di largo consumo (come giocattoli, computer, telefoni cellulari e lampadine).
 
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==Direttive nuovo approccio==
Con l'adozione del c.d. un nuovo approccio (''new approach'') gli stati membri dell'[[Unione Europea]] hanno inteso abbattere gli ostacoli agli scambi dei beni determinati da regolamentazioni tecniche disomogenee fra i cofirmatari del Trattato Ce ([[Sentenza Cassis de Dijon]])<ref>Sentenza relativa alla causa "Cassis de Dijon" (causa 120/78) emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee</ref>.
Le Direttive nuovo approccio consistono in un’operaun'opera di armonizzazione tecnica su scala comunitaria, finalizzata a:
* creare organismi di standardizzazione tecnica comunitari quali il CEN ([[Comitato europeo di normazione]]), il CENELEC, il CEI e l'EOTA (se si considerano le ''guidance papers'' per il conseguimento dell'ETA un atto avente forza di Legge), ai quali affidare la produzione di norme specifiche di prodotto (dette norme armonizzate) su mandato della Commissione,
* fissare solo i requisiti essenziali generali dei prodotti,
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* Necessitano di essere recepite dagli ordinamenti giuridici Nazionali;
* Vengono pubblicate come Norme Nazionali, senza alcuna modifica, dagli Enti di Normazione Nazionali (che nella fattispecie Italiana è l'[[UNI]]. In alcuni casi, la locuzione ''senza alcuna modifica'' viene interpretata correttamente dall'Ente di Normazione Italiano con la traduzione in lingua madre della sola prima pagina<ref>tanto vincolante è comunque la versione in lingua Inglese</ref>.
Una particolare clausola prevista nello statuto del CEN\/CENELEC obbliga i Paesi Membri a non svolgere alcuna attività (''stand still''<ref>ftp://ftp.cen.eu/BOSS/Reference_Documents/IR/CEN_CLC/IR2_E_AD.pdf</ref>), nel corso della preparazione di una norma armonizzata, che possa pregiudicare il processo di armonizzazione<ref>in pratica non possono essere pubblicate od aggiornate norme nazionali che, parzialmente o del tutto, trattino gli stessi argomenti oggetto di un mandato della Commissione</ref>.
 
La procedura di normalizzazione (elaborazione di una norma europea) consta del seguente iter:
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* Il mandato viene trasmesso agli organismi europei di normazione che solitamente accettano il mandato (ma possono rifiutarlo).
* Gli organismi di normazione istituiscono un comitato tecnico a cui è affidata la preparazione di un progetto di norma.
* Gli organismi europei di normazione e gli organismi di normazione nazionali organizzano un’indagineun'indagine pubblica ed Il comitato tecnico è chiamato a prende in esame i commenti pervenuti.
* Gli organismi di normazione nazionali votano il progetto di norma mediante i propri rappresentanti all'interno degli organismi di normazione europea che ratificano.
* Gli organismi europei di normazione inviano i riferimenti alla Commissione che a sua volta provvede alla pubblicazione nell'Official Journal<ref>l'Official Journal è chiamato anche Gazzetta Ufficiale Europea ma si consiglia caldamente di usare la dizione ufficiale dell'Unione Europea in luogo della traduzione in lingua minore soprattutto se si opera una ricerca on-line</ref> (acronimo OJ).
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I distributori non sono direttamente nominati nelle Direttive nuovo approccio, tuttavia devono sempre poter dimostrare alle autorità di aver agito rispettando le Direttive e ottenere dal fabbricante, mandatario od importatore una dichiarazione di conformità alle stesse (da mettere a disposizione delle autorità di controllo).
 
Qualora la produzione del bene avvenga in Paesi terzi, è l´'importatore a dover verificare che il produttore abbia intrapreso le procedure previste per l'attestazione della conformità e che abbia messo a disposizione la documentazione richiesta. È compito dell´'importatore anche garantire che il produttore sia sempre raggiungibile.
Qualora l´'importatore od i distributori commercializzino i prodotti a loro nome, saranno tenuti ad assumersi le responsabilità previste per i fabbricanti<ref>per la semplice regola che sono essi stessi ad immettere il prodotto sul mercato sotto la propria responsabilità</ref>.
 
==Controllo e vigilanza==
Gli Stati membri hanno l'obbligo di attuare la normativa comunitaria ivi compresa la cogenza delle Direttive nuovo approccio e la Marcatura CE<ref>Art. 10 del Trattato CE: «Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti»</ref>.
 
L'attività di controllo e vigilanza previsto per la marcatura CE dei prodotti è disciplinata dal Regolamento 765/2008 che affida alle autorità competenti<ref>'cfr Art. 2 paragrafo 18 del Regolamento 765/2008: autorità di vigilanza del mercato ''un’autoritàun'autorità di uno Stato membro preposta alla vigilanza del mercato nel territorio di tale Stato''</ref> il controllo sul mercato, ferma restante l'azionabilità di ogni controversia riguardante la marcatura CE innanzi al [[Giudice naturale]]<ref>nel caso la violazione riguardi norme europee recepite nel diritto interno</ref> ovvero alla [[Corte di giustizia dell'Unione europea]].
 
L'Articolo 4 del citato Regolamento impone agli Stati membri di nominare le autorità preposte alla sorveglianza del mercato definendone finalità, organizzazione e poteri.
Per il resto è data facoltà agli Stati membri di organizzare liberamente il proprio sistema di sorveglianza purché siano rispetti i seguenti criteri:
* le autorità di sorveglianza del mercato eseguono i loro compiti in modo indipendente, imparziale e senza pregiudizi;
* gli Stati membri devono mettere a disposizione delle autorità risorse adeguate in termini di personale e finanziarie per l’espletamentol'espletamento dei loro compiti;
* i poteri legali da attribuire alle autorità di sorveglianza del mercato comprendono il potere di chiedere agli operatori economici di mettere a disposizione la documentazione e le informazioni che ritengano necessarie e, se necessario e giustificato, l’accessol'accesso ai locali degli operatori economici ed il prelievo dei necessari campioni di prodotto<ref>In tal senso dovrebbe essere correttamente letta la facoltà ispettiva riservata al S.T.C. del Min. dei LL.PP., attraverso atto unilaterale firmato dal Legale Rappresentante del "fabbricante" (altrimenti non troverebbe alcun fondamento giuridico) nelle procedure di qualificazione ai sensi del D.M. 14-01-08</ref>.
* gli Stati membri devono adottare le misure necessarie atte a garantire che il pubblico sia consapevole dell’esistenzadell'esistenza, della sfera di competenza e dell’identitàdell'identità delle autorità nazionali di sorveglianza del mercato e sappia in che modo contattarle<ref>Nel caso della Direttiva Prodotti da Costruzione, l'autorità competente è il STC del Min. dei LL.PP. [http://www.cslp.it/cslp/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=35], contattabile ai seguenti indirizzi [http://www.cslp.it/cslp/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=106]</ref>.
* qualora i compiti siano ripartiti fra diverse autorità, gli Stati membri istituiscono adeguati meccanismi di comunicazione e coordinamento fra le stesse.
Il livello di controllo esercitato dalle autorità di sorveglianza ( posto che non si possano esaminare tutti i prodotti immessi sul mercato) dovrebbe essere sufficiente ad assicurare che l’attivitàl'attività di sorveglianza del mercato sia percepita dai soggetti interessati e produca un impatto significativo sul comportamento degli operatori economici.
 
La cooperazione tra gli Stati Membri<ref>Ad esempio La direttiva sui giocattoli stabilisce disposizioni per l'autorità di vigilanza del mercato e impone agli Stati membri di inviare un rapporto alla Commissione a scadenze triennali</ref> (o se si preferisce delle rispettive autorità competenti) costituisce un altro mezzo di sorveglianza del mercato, soprattutto in considerazione della libera circolazione dei prodotti all'interno dell'area SEE.
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== Ambito di applicazione della marcatura CE ==
La marcatura CE è prevista, astrattamente, per tutti i prodotti commercializzati entro lo Spazio Economico Europeo (SEE<ref>composto dai 27 Paesi membri dell’UEdell'UE con l’aggiuntal'aggiunta di Turchia, Islanda, Norvegia e Liechtenstein</ref>) che devono inderogabilmente essere conformi almeno alla Direttiva 2001/95/CE. Di converso, la marcatura CE con l'apposizione del marchio CE è prevista per<ref>L'elenco è da considerare esemplificativo e non esaustivo in ragione dell'impossibile sincronico aggiornamento di questa voce alla continua attività normativa Comunitaria</ref>:
 
*Dispositivi medici impiantabili attivi
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*Strumenti di pesatura
*Dispositivi medici
*Attrezzature con emissione di rumore nell’ambientenell'ambiente
*Strumenti di pesatura non automatici
*Dispositivi di protezione personale
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Le regole relative alle caratteristiche del marchio CE sono qui di seguito esposte:
* Il marchio CE deve essere apposto dal produttore (o da un rappresentante autorizzato entro la comunità Europea) secondo il formato previsto per legge, in maniera leggibile e indelebile;
* Il marchio CE deve misurare almeno 5&nbsp;mm, e mantenere le proporzioni iniziali in caso di ingrandimenti; qualora le caratteristiche finali del prodotto o la sua lavorazione non consentano l'apposizione della marcatura CE direttamente sul prodotto stesso, la marcatura dovrà essere apposta sulla confezione o sulla documentazione d´'accompagnamento;
* qualora le direttive prevedano una valutazione da parte di un ente certificato, il numero di identificazione dell´'ente dovrà essere inserito nell'etichetta contenente il marchio CE a cura del fabbricante (od importatore) sotto la responsabilità dell´'ente stesso.
 
== Conseguenze legali ==
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* Non subire limitazioni alla libera circolazione del prodotto nell'area del Mercato Unico Europeo ai sensi degli articoli 28 e 30 del Trattato CE.
* L’inversioneL'inversione dell’oneredell'onere della prova sul rispetto dei requisiti essenziali stabiliti dalle Direttive nuovo approccio.
 
In particolare, quest'ultimo punto non è cosa da poco. Posto che i prodotti sono immessi nel mercato sotto la responsabilità del fabbricante, del mandatario o dell'importatore, avvalersi di una [[finzione giuridica]] che inverte l'onere della prova significa che un prodotto sottoposto a marcatura CE può essere contestato solo se la violazione dei requisiti della Direttiva di riferimento venga concretamente provata in giudizio.
 
Di converso la violazione degli obblighi riconducibili alla marcatura CE ovvero l'indebita marcatura CE, nel caso questa sia obbligatoria, comporta il ritiro del prodotto da parte dell'autorità competente di vigilanza sul mercato<ref>''ibidem'' cfr Controllo e Vigilanza</ref>.
Le procedure e le misure di sanzione previste per la contraffazione della marcatura CE variano secondo la legislazione vigente nei singoli Paesi membri. Proporzionalmente all´'entità dell´'infrazione, gli operatori economici sono soggetti a pene che vanno dalla sanzione pecuniaria alla detenzione. Qualora l´'infrazione non comporti rischi immediati per la salute degli utilizzatori, il produttore non sarà tenuto al ritiro del bene dal mercato, a condizione che intraprenda le misure necessarie per ottenere la conformità CE. Restano comunque ferme le disposizioni riguardanti il [[Diritto civile]].
 
In campo civilistico, posto che la marcatura CE in regime di obbligatorietà rappresenta una pre-condizione all'immissione sul mercato dei prodotti, il difetto di marcatura CE<ref>quale ad esempio: esclusione della marcatura CE, difetto nel processo di marcatura, lacune riconducibili alla documentazione d'accompagnamento, assenza o difetto della documentazione in possesso del fabbricante, inidoneità del FPC, mancata valutazione dei rischi, lacune nel registro del fabbricante, assenza di procedure di ritiro del prodotto difettoso, etc.</ref> completa la fattispecie della vendita di [[Aliud pro alio]].
Con la formula ''aliud pro alio'' s'intende l'inadempimento contrattuale nelle obbligazioni a prestazioni corrispettive<ref>cfr. la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione consultabile in [http://www.civile.it/condominio/visual.php?num=67760 Corte di Cassazione]</ref> per cui il compratore che dovesse riscontrare tale difformità sarà tutelato dalla disciplina generale sulla [[Risoluzione per inadempimento]] ''ex'' Art. 1453 e successivi. del Codice Civile (acronimo C.C.).
 
== Note ==
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== Voci correlate ==
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* [[CENELEC]] (EN)
* [[Comitato Elettrotecnico Italiano]] (CEI)