Incesto: differenze tra le versioni
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Prescindendo dal significato simbolico dell'incesto messo in luce dalla [[psicoanalisi]], sembrerebbe, da indagini storiche, che il [[tabù dell'incesto]] abbia anche assolto la funzione sociale di rafforzare la [[coesione sociale]] e di prevenire o impedire i conflitti con le [[tribù]] vicine: questo risultato veniva perseguito incrementando i vincoli di [[parentela]] con queste ultime attraverso lo [[Dono|scambio delle]] [[Donna|donne]] come legame di amicizia e la pratica dei [[Matrimonio combinato|matrimoni combinati]] tra i due gruppi.
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{{L|diritto|agosto 2014|Palese localismo a favore del solo caso italiano}}
{{vedi anche|Leggi in materia d'incesto}}
II [[codice penale italiano]] stabilisce ex art. 564 la [[pena]] della [[reclusione]] da uno a cinque anni per chiunque commetta incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con un fratello o con una sorella, in modo che ne derivi [[Scandalo|scandalo pubblico]]. La nozione di pubblico scandalo è condizione obiettiva di punibilità e non elemento costitutivo della fattispecie delittuosa: ciò comporta che il reato si configura per il semplice fatto della consumazione della condotta incriminata. La relazione incestuosa (rapporto continuato) aggrava il delitto; la pena prevista, in questo caso, è da due a otto anni. Inoltre, se l'incesto è commesso da persona maggiore di età con persona minore degli anni diciotto, la pena è aumentata per la persona maggiorenne.
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