Procedimento per decreto: differenze tra le versioni

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{{W|diritto penale|febbraio 2010}}
 
Il '''decreto penale di condanna''' è un [[provvedimento giurisdizionale]] di [[diritto processuale penale]] previsto dall'art.459 {{cpp}} con il quale si instaura un procedimento speciale rispetto al rito ordinario. Lo scopo del legislatore, nel prevedere il decreto penale di condanna, è stato quello di deflazionare il carico processuale. Attraverso il procedimento per decreto, infatti, si salta sia l'udienza preliminare, sia la fase dibattimentale che diviene solo eventuale. Il [[pubblico ministero]] (PM), una volta svolte le indagini preliminari ed acquisite le fonti di prova in merito alla colpevolezza dell'imputato, quando ritiene che possa essere irrogata solo una pena pecuniaria può chiedere al [[giudice per le indagini preliminari]] (GIP) l'emissione di un decreto penale di condanna. Il GIP può accettare la richiesta del pubblico ministero o rigettarla. Qualora la richiesta non venga accolta, il GIP restituisce gli atti al PM; laddove, invece, il GIP accolga la richiesta del pubblico ministero, emette direttamente il decreto penale di condanna nei confronti dell'imputato, contenente la contestazione del reato e l'applicazione della pena.
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==Requisiti==
I requisiti formali dell'atto sono stabiliti dall'art.460 {{cpp}}.
{{quoteCitazione|1. Il decreto di condanna contiene:
 
a) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo nonché, quando occorre, quelle della [[obbligazione civile per multa o ammenda|persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria]] (89);
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==Opposizione==
L'opposizione, che può essere proposta dall'imputato e dall'obbligato civilmente, personalmente ovvero a mezzo di difensore dagli stessi nominato è disciplinata dall'art.461
{{quoteCitazione|Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto (140 att.), l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89), personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l’opponente.
 
2. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso. Ove non abbia già provveduto in precedenza, nella dichiarazione l’opponente può nominare un difensore di fiducia.