Associazione Guide Alpine Italiane: differenze tra le versioni
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Nel 1985 inizia l'iter di una proposta di Legge quadro firmata tra gli altri dai deputati [[Franco Bassanini]] e [[Cesare Dujany]]. Si arriva quindi alla legge 2 gennaio 1989, n. 6 ''Ordinamento della professione di guida alpina'' che sancisce i principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di ordinamento della professione della guida alpina, dell'accompagnatore di media montagna e della guida vulcanologica, in particolare:
* viene assegnato esclusivamente alle guide alpine lo svolgimento professionale di attività quali l'accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio, in escursioni in montagna, in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche, nonnché l'insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche<ref>{{cita
* al di fuori delle guide alpine, solo il CAI conserva la possibilità di svolgere attività di insegnamento, purché non a fini di lucro<ref>{{cita
* vengono istituiti i Collegi Regionali<ref name=13_61989>{{cita
* viene istituita una Commissione tecnica per elaborare i programmi e i criteri di esame dei corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione delle guide alpine.<ref name=13_61989 /><ref>{{cita
== Note ==
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