Interpello: differenze tra le versioni
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Il diritto di '''
▲Il diritto di '''Interpello''' c.d. ordinario, previsto dall'art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente, consiste nella facoltà, da parte di ciascun [[contribuente]], di porre quesiti alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, se vi sono '''obiettive condizioni di incertezza''' nella normativa fiscale relativamente a '''casi concreti e personali'''.
L’amministrazione finanziaria è tenuta a dare risposta entro
L’interpello generale (o ordinario) trova il suo regolamento attuativo nel D.M. [[26
L’interpello c.d. speciale è stato istituito dall’art. 21, [[legge|L.]] 413/[[1991]]. È un interpello che può avere per oggetto soltanto determinate operazioni (trasformazioni, fusioni, ecc.), considerate potenzialmente [[evasione ed elusione fiscale|elusive]].
{{diritto}} ▼
[[Categoria:Scienza delle finanze]]
[[Categoria:Diritto tributario]]
▲{{diritto}}
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