Interpello: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
QuoBot (discussione | contributi)
m Bot: Sostituzione automatica (-. E' +. È )
Littoria (discussione | contributi)
Nessun oggetto della modifica
Riga 1:
Il diritto di '''Interpellointerpello''' c.d. ordinario, previsto dall'art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente, consiste nella facoltà, da parte di ciascun [[contribuente]], di porre quesiti alla Direzione regionale dell'[[Agenzia delle Entrate]], se vi sono '''obiettive condizioni di incertezza''' nella [[norma (diritto)|normativa]] fiscale relativamente a '''casi concreti e personali'''.
{{O|diritto|mese=febbraio 2007|firma='''[[Utente:Jacklab72|<font color="#009933">JCKLB</font>]]<small><font color="#999999">72</font></small><sup>[[Discussioni utente:Jacklab72|<font color="#FF0000">in pillole</font>]] </sup>''' 18:41, 5 feb 2007 (CET)}}
Il diritto di '''Interpello''' c.d. ordinario, previsto dall'art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente, consiste nella facoltà, da parte di ciascun [[contribuente]], di porre quesiti alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, se vi sono '''obiettive condizioni di incertezza''' nella normativa fiscale relativamente a '''casi concreti e personali'''.
 
L’amministrazione finanziaria è tenuta a dare risposta entro '''120 giorni'''. In caso di mancata risposta, l'interpretazione della norma tributaria prospettata dal contribuente è da considerareconsiderarsi corretta (in virtù del [[silenzio amministrativo|silenzio assenso]]).
 
L’interpello generale (o ordinario) trova il suo regolamento attuativo nel D.M. [[26-04- aprile]] [[2001]], n.209.
 
L’interpello c.d. speciale è stato istituito dall’art. 21, [[legge|L.]] 413/[[1991]]. È un interpello che può avere per oggetto soltanto determinate operazioni (trasformazioni, fusioni, ecc.), considerate potenzialmente [[evasione ed elusione fiscale|elusive]].
 
{{diritto}}
[[Categoria:Scienza delle finanze]]
[[Categoria:Diritto tributario]]
{{diritto}}