Buona fede: differenze tra le versioni

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* buona fede ''oggettiva'' (o ''correttezza''): è il generale dovere di correttezza e di reciproca lealtà di condotta nei rapporti tra i soggetti. Consiste nello sforzo che ogni contraente deve compiere, senza che ciò non comporti un apprezzabile sacrificio, affinché l'altro contraente possa adempiere correttamente.
Si sostanzia nell'obbligo per i contraenti di mantenere un comportamento, oggettivamente ispirato a lealtà e correttezza, in tutti i momenti fisiologici dell'atto negoziale:
#nella fase delle trattative (art. 1337). Esempio di mancanza di buona fede nelle trattative è l'improvvisa e immotivata rottura delle stesse quando la controparte aveva ormai motivo di credere che queste sarebbero giunte al termine. La violazione del dovere di buona fede comporta di regola l'obbligazione di risarcire il danno causato alla controparte.;
#nella fase di esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.);
#nella fase eventuale dell'[[interpretazione del contratto]] (art.1366).;
Ai sensi dell'art. 1324 queste disposizioni si applicano ai negozi a contenuto patrimoniale tra vivi; è discussa in dottrina se la buona fede operi solamente laddove espressamente richiamata dal Codice civile, ovvero si possa rintracciare un generale obbligo per i consociati di comportarsi correttamente, la cui violazione rilevi come responsabilità contrattuale. Intesa come clausola generale di buona fede, che intercorre in tutta la [[Codice civile italiano|disciplina codicistica]], esplica in [[Contratto|materia contrattuale]] il principio di solidarietà enucleato dall'articolo 2 della Costituzione.