Caccia in Italia: differenze tra le versioni

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La '''caccia in Italia''' è regolata dalla Leggelegge-quadro dell'11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i., in materia di ''Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio''.<ref>{{Normattiva|tipo=legge|anno=1992|mese=02|giorno=11|numero=157|titolo=Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.|articolo=1}}</ref>
 
La Leggelegge 157/92 sancisce nell'articolo 1, comma 1, la condizione della fauna selvatica entro lo Stato italiano come segue:
{{quote|La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.}}
La fauna selvatica è considerata '' patrimonio indisponibile'', per cui nessuno può disporne liberamente e la sua tutela è nell'interesse di tutti i cittadini, anche a livello sovranazionale.
 
== Oggetto della tutela ==
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{{quote|le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale.}}
 
Lo stesso comma 1 stabilisce quali siano le specie '' particolarmente protette'', ovvero il cui abbattimento, cattura o detenzione comporti l'applicazione di severe sanzioni penali:
{{quote|a) mammiferi: [[lupo]] (''Canis lupus''), [[sciacallo dorato]] (''Canis aureus''), [[orso]] (''Ursus arctos''), [[martora]] (''Martes martes''), [[Mustela putorius|puzzola]] (''Mustela putorius''), [[lontra]] (''Lutra lutra''), [[gatto selvatico]] (''Felis sylvestris''), [[Lynx lynx|lince]] (''Lynx lynx''), [[foca monaca]] (''Monachus monachus''), tutte le specie di [[cetacei]] (Cetacea), [[cervo sardo]] (''Cervus elaphus corsicanus''), [[camoscio d'Abruzzo]] (''Rupicapra pyrenaica'');
 
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== Licenza di caccia ==
In Italia per essere abilitati all'esercizio dell'attività venatoria è indispensabile il possesso della [[Licenza di porto di armi in Italia|licenza di porto di fucile]]<ref>[http://www.commissariatodips.it/tipologia.php?straidtip=111&stridtematica=111&stridstanza=110#2 Licenza di porto di fucile per uso venatorio]</ref> ad uso caccia. Per ottenere la licenza sono necessari:
* certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una sezione del '' Tiro a Segnosegno Nazionale''nazionale<ref>[http://www.uits.it/sezioni.asp Unione Nazionale Tiro a Segno]</ref> a superamento della prova di tiro;
* certificato anamnestico (comprovante l'idoneità psicofisica) rilasciato dal medico di famiglia o dalla A.S.L.ASL di competenza;
* superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio venatorio, in forma scritta e orale, da tenersi presso la provincia di residenza. L'esame prevede quesiti su cinque materie, quali zoologia, normativa, armi e balistica, agricoltura e primo soccorso.
La licenza di porto di fucile può essere concessa solo a coloro abbiano requisiti di affidabilità tali da usare un'arma e che abbiano la fedina penale pulita, oltre che l'assenza di segnalazioni di polizia.
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* caccia da appostamento fisso;
* nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla legge (157/92) e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata;
Per ''"altre forme di attività venatoria consentite dalla legge''" si intende la caccia in ATC (Ambito Territoriale di caccia) non da appostamento fisso le seguenti:
Le forme di caccia consentite, eccetto nel caso di scelta dell'appostamento fisso sono :
* caccia vagante all'avifauna migratoria
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Altre forme di caccia consentite dalla legge e per le quali è necessario sostenere apposito esame di abilitazione son le seguenti:
* caccia di selezione agli ungulati
* caccia alla tipica piccola alpina (alcune regioni chiedono un'abilitazione particolare per cacciare le sei specie incluse nella definizione ovvero : [[Fagianofagiano di monte]], [[Gallogallo cedrone]], [[Leprelepre variabile]], [[Coturnicecoturnice]], [[Pernicepernice bianca]] e [[Francolinofrancolino di monte]])
 
== Mezzi di caccia ==
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== Forme di caccia ==
=== Caccia vagante ===
La vagante è una forma di caccia da esercitarsi preferibilmente con un ausiliare, costituito dal [[cane da caccia|cane da ferma o da cerca]]. Essa consiste nello spostarsi sul territorio in cerca della preda, tipicamente [[galliformi]], [[scolopacidi]] o [[anatidi]], uccelli di abitudini terrestri, ovvero che si spostano prevalentemente a terra, per procurarsi il cibo, rifugiarsi, ecc. Proprio per questo motivo risulta difficile scovarli in volo, quindi è indispensabile l'impiego del cane, che con l'olfatto sviluppato è in grado di scovare l'animale a terra e indicarne la presenza ''"fermandosi''" in prossimità di essa, o facendolo involare nel caso si tratti del cane da cerca. Occasionalmente può essere esercitata col cane da ferma anche la caccia alla lepre.
 
=== Caccia di attesa ===
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=== Caccia da appostamento ===
La caccia di appostamento si effettua da appostamento fisso o da appostamento temporaneo. È fisso quando l'appostamento è costituito in muratura e con materiale che rimane più di un giorno. Tale metodo non è consentito in Sicilia e in altre regioni d'Italia.
È temporaneo quello costituito da ripari di fortuna o da attrezzature smontabili che non abbiano durata superiore ad una giornata di caccia. Quando l'appostamento necessita di preparazione di sito e nel terreno vi sono colture, occorre, il consenso anche verbale del proprietario o del conduttore. Non sono consentiti fini di lucro.
 
=== Caccia alla lepre ===
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== Voci correlate ==
* [[Armi da caccia]]
* [[Polizia provinciale]]
* [[Bracconaggio]]
* [[Caccia]]