Codice di Norimberga: differenze tra le versioni
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{{Portale|diritto|Nazioni Unite}}L'art. 32 della Costituzione deve essere letto anche in relazione all'articolo 13 della Costituzione, il quale
recita: "La libertà personale e inviolabile").
<nowiki> Ciò significa che il
malato ha il diritto di curarsi come desidera, spetta quindi al malato
decidere a quale cura o terapia sottoporsi per i suoi problemi - nessuno
</nowiki>(neppure il medico) può sindacare o contrastare le decisioni del malato.
<nowiki> </nowiki>Il malato ha Diritto di scegliere la terapia, ha quindi piena Libertà di Cura; e’ libero di decidere e di scegliere il modo in cui curarsi, nel senso che può optare per una terapia ufficiale o per
una considerata dalla medicina ufficiale, oggi imperante, "alternativa".
<nowiki> </nowiki>”La Repubblica Italiana tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo” (Cost. art.32), salvaguarda quindi il principio del pluralismo scientifico e garantisce la libertà di scelta terapeutica da parte del cittadino e la qualificazione professionale degli operatori
sanitari, valorizzando in particolar modo l'autonomia del medico nelle
scelte terapeutiche.
<nowiki> </nowiki>vedi: Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, Sentenza n. 301, 8 febbraio 2001.
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