Codice di Norimberga: differenze tra le versioni
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{{Portale|diritto|Nazioni Unite}}'''L'art. 32 della Costituzione Italiana''' deve essere letto anche in relazione all'articolo 13 della Costituzione, il quale recita:
"La libertà personale è inviolabile". Ciò significa che il malato ha il diritto di curarsi come desidera, spetta quindi al malato decidere a quale cura o terapia sottoporsi per i suoi problemi - nessuno
<nowiki> </nowiki>(neppure il medico) può sindacare o contrastare le decisioni del malato.<nowiki> </nowiki>Il malato ha Diritto di scegliere la terapia, ha quindi piena Libertà di Cura; e’ libero di decidere e di scegliere il modo in cui curarsi, nel senso che può optare per una terapia ufficiale o per una considerata dalla medicina ufficiale, oggi imperante, "alternativa".<nowiki> </nowiki>”La Repubblica Italiana tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo” (Cost. art.32), salvaguarda quindi il principio del pluralismo scientifico e garantisce la libertà di scelta terapeutica da parte del cittadino e la qualificazione professionale degli operatori sanitari, valorizzando in particolar modo l'autonomia del medico nelle scelte terapeutiche<nowiki> </nowiki>vedi: Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, Sentenza n. 301, 8 febbraio 2001.
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