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== Rapporti giuridici ==
Con l'entrata in vigore, il 1 luglio 2006, della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 1999 ([[COTIF]]) sono state applicate nuove regole in materia di contratti di utilizzazione dei veicoli: conformemente alle [[CUV]] (norme uniformi relative ai contratti di utilizzazione dei veicoli nel traffico ferroviario internazionale) annesse alla stessa, i detentori di carri merci non sono più soggetti all'obbligo di [[immatricolare]] i loro carri presso un'impresa ferroviaria.
 
Il precedente accordo tra le imprese ferroviarie (''Regolamento Internazionale Veicoli'' - RIV) ha dunque cessato di essere applicabile ed è stato in parte sostituito da un nuovo accordo privato volontario tra le imprese ferroviarie e i detentori di carri merci in virtù del quale questi ultimi sono responsabili della manutenzione dei propri carri<ref name="pacella" />. Tale accordo definisce obblighi e diritti del detentore in merito all'amissioneammissione tecnica e manutenzione dei carri, le iscrizioni presenti sul carro anche al fine della sua identificazione, il diritto di disposizione del detentore.
 
In base a quest’ultimo aspetto ciascun detentore può definire al suo interno un soggetto, definito disponente che gestisce la disponibilità dei veicoli in base alle richieste del mercato ed alle necessità connesse con le operazioni di manutenzione preventiva e correttiva.