Fermo tecnico: differenze tra le versioni

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Jacklab72 (discussione | contributi)
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Il risarcimento del fermo tecnico è calcolato tenendo presente le voci di danno cosi detto emergente, come il mancato godimento del bollo, dell'assicurazione obbligatoria e della benzina, oltre ad una somma forfetaria risarcitoria, discrezionale secondo la più recente giurisprudenza, calcolata per giorno di lavorazione e di privazione del mezzo, Cass. Civ. 13 luglio 2004, n. 12908 e, anche, Cass. Civ. 14 dicembre 2002, n. 17963.
Le assicurazioni e isolate sentenze della Suprema Corte Italiana, insistono nel ritenere il fermo tecnico non un "danno nel danno" come la giurisprudenza italiana, assieme alla dottrina, ormai storicamente ritengono, ma oggetto di una prova specifica del danno e delle ripercussioni negative dal punto di vista economico e professionale che deve ripercuotersi in una provata diminuzione e nocumento del reddito del sinistrato.
 
al fine di calcolare il danno da fermo tecnico, posto che, come detto sopra,ad una giurisprudenza che lo ritiente un danno nel danno, si affianca una copiosa letteratura giuridica e consuetudinaria che ritiene il risarcimento da provare sulla base di una reale perdita economica, il calcolo può essere così stabilito:
 
a)numero di ore di lavorazione del mezzo,
b)giorni di lavorazione calcolati per frazione di ore otto sindacali lavorative
c)euro x al giorno sulla base del valore del mezzo, sulla base della cilindrata, modello e classe, calcolato sul costo di noleggio di ipotetico veicolo avante tali caratteristiche.
 
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