Termine (diritto): differenze tra le versioni

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Il '''termine''' è un [[Evento (diritto)|evento ]]<nowiki/>futuro e certo al cui verificarsi (la scadenza del termine) l'[[ordinamento giuridico]] subordina determinati [[effetto giuridico|effetti giuridici]].
 
La certezza si riferisce al verificarsi dell'evento (l<nowiki>'</nowiki>''an'', ovverocioè il "''[[:wikt:se|se]]"'' dell'evento medesimo) non al momento in cui avverrà (il ''quando''). Può così essere un termine il giorno 24 agosto 2011, certo nell'''an'' e nel ''quando'', ma anche il giorno della morte di una determinata persona, incerta nel ''quando ''ma certa <nowiki>nell'</nowiki>''an''. La caratteristica della certezza distingue il termine dalla [[condizione]], incerta sia <nowiki>nell'</nowiki>''an'' che nel ''quando''.
 
A seconda degli effetti che si producono alla scadenza si parla di:
* termine ''iniziale'' (o ''dies a quo''), allorché fa iniziare l'[[efficacia (diritto)|efficacia]] di un [[atto giuridico]] ([[contratto]], [[testamento]] o altro [[negozio giuridico]], [[atto amministrativo]], [[legge]] ecc.);
* termine ''finale'' (o ''dies ad quem''), allorché fa cessare l'efficacia di un atto;
* termine ''perentorio'', allorché fa venire meno il [[potere (diritto)|potere]] di emanare un atto (''decadenza''), sicché l'atto emanato dopo la scadenza è da considerarsi [[validità (diritto)|invalido]];
* termine ''dilatorio'', allorché rende possibile l'emanazione di un atto, sicché l'atto emanato prima della scadenza è da considerarsi invalido;
* termine ''ordinatorio'' (o ''acceleratorio''), allorché l'ordinamento prevede che un atto debba essere emanato entro la scadenza senza però sanzionare con l'illegittimità l'atto emanato in ritardo (ma prevedendo, di solito, altre conseguenze sanzionatorie, ad esempio a carico della persona che doveva emanare l'atto).
 
Nei [[contratto|contratti]] e, in generale, nei [[negozio giuridico|negozi giuridicgiuridici]]<nowiki/>i, nonché nei [[provvedimento amministrativo|provvedimenti amministrativi]], il termine, iniziale o finale, può essere fissato dalla [[legge (diritto)|legge]] (''termine ''legale) o da una [[Clausola (diritto)|clausola]] inserita nell'[[Atto giuridico|atto ]]<nowiki/> stesso.
 
Si denomina "proroga"'' ''la modifica del termine spostando in avanti nel tempo la sua scadenza, nonché l'atto che determina questo effetto giuridico.
 
== Voci correlate ==