Codice (diritto): differenze tra le versioni

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Nel [[1979]] [[Adriano Cavanna]], noto storico e giurista italiano, afferma: ''"[...] in obbedienza al dogma della completezza, i codici si pongono come testo organico disciplinante in totale via esclusiva un certo ramo del diritto, rompendo assolutamente ogni rapporto col sistema di fonti del diritto comune"''<ref>A. Cavanna, ''Storia del diritto moderno in Europa, I'', Giuffrè, Milano, 1979, pp. 257-258</ref>.
 
A partire dagli [[anni 1990|anni '902000]] delsono [[XXstati secolo]]emanati siuna èserie cominciatodi acodici, allo parlarescopo di [[decodificazione]]coordinare e riordinare diverse materie, soprattutto a causa della grande quantità di leggi speciali che ha riguardato molte materie in precedenza regolate esclusivamente dai codici. Questo processo legislativo ha sottratto ai codici moltissime materie, facendosi nascerepensi nuovia "codici"titolo (undi esempio è dato dal [[codice del consumo]], [[codice delle assicurazioni private]], [[codice deglidei appalticontratti pubblici]], ecc.), che nulla hanno a che vedere con l'idea di [[codice dell'inizio del secolo. In realtà, secondo la corrente di pensiero più accreditata, il processo di decodificazione non può esistere in quanto non è mai esistita una codificazione del diritto tale da raccogliere in maniera organica tutte le leggi vigenti ed in grado di cancellare tutte le leggi precedenti contrastanti. Ciononostante fenomeni di nuova codificazione si assiste anche oggi, oltre che in Francia, che vanta una lunga tradizione in materia, anche in Italia, con numerosi [[Codici vigenti in Italia|nuovi codiciordinamento vigentimilitare]].
 
Il significato di codice o [[testo unico]] è oggi mutato, infatti con questo termine si intende una raccolta organica e sistematica di norme relative ad una o più materie. Il processo evolutivo del termine codice ha messo da parte il concetto di completezza, che lo ha caratterizzato dalla metà dell'Ottocento fino al [[Storia dell'Italia fascista|periodo fascista]], per dare spazio a quello di ordine. Infatti dopo la [[seconda guerra mondiale]] ogni volta che il legislatore ha emanato un codice o un testo unico ha inteso dare un ordine logico alla materia. Il codice è distinto dall'atto, simile per natura, di tipo [[testo unico]], in quanto, mentre il codice è sostanzialmente innovativo della materia, il testo unico mira solamente a raccogliere in un unico atto tutto il materiale normativo vigente.
 
Il codice è distinto dall'atto, simile per natura, di tipo [[testo unico]], in quanto, mentre il codice è sostanzialmente innovativo della materia, il testo unico mira solamente a raccogliere in un unico atto tutto il materiale normativo vigente.
 
Tuttavia, una volta approvato in forme opportune, il [[testo unico]] ha lo stesso effetto abrogativo dei codici, e pertanto le future modifiche alla disciplina andranno ad incidere direttamente sul testo unico e non sulle leggi in esso catalogate. Nella prima categoria (diritto sostanziale), nell'[[ordinamento giuridico]] italiano, rammenteremo almeno il [[Codice civile italiano|codice civile]] ed il [[Codice penale italiano|codice penale]], mentre per la seconda (diritto processuale) andranno considerati il [[codice di procedura civile italiano|codice di procedura civile]] ed il [[codice di procedura penale italiano|codice di procedura penale]].