Contumacia: differenze tra le versioni

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{{vedi anche|Procedimento in contumacia}}
Tipicamente riferita al [[processo civile]] ed al [[processo penale]], la contumacia non arresta il decorso del procedimento, che giunge comunque alla [[sentenza]].
La declaratoria di contumacia richiede l'accertamento dell'esatta ed efficace [[Atto di citazione|citazione]], oltre che la verifica dell'insussistenza di legittimi impedimenti involontari, in modo da stabilire che la mancata comparizione sia frutto di una libera scelta dell'imputato.
 
Nell'ordinamento italiano, infatti, la contumacia è ammessa come possibile scelta difensiva, ma all'imputato spetta il [[diritto di difesa]] (oltre che il [[diritto al giusto processo]]) e dunque alla presenza in tutte le fasi [[dibattimento|dibattimentali]]. Il momento di registrazione della presenza dell'interessato è l'apertura del procedimento, mentre un successivo volontario allontanamento non produce effetti. In mancanza di espressa nomina di patrocinante, il contumace è difeso da un [[avvocato d'ufficio]].