Autotutela: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 27:
L<nowiki>'</nowiki>'''autotutela''' nel settore tributario è il potere che ha l'Amministrazione finanziaria di intervenire quando la stessa Amministrazione si rende conto di aver commesso un errore lesivo dei diritti del destinatario; in sostanza, quando l'Amministrazione rileva che in un [[Atto amministrativo|atto]] da essa emanato è contenuto un vizio, per il quale l'atto non doveva essere emanato o doveva assumere un contenuto diverso. All'Amministrazione è data la possibilità non solo di emendarlo ma anche di ritirarlo, evitando in tal modo di danneggiare ingiustamente il contribuente nei cui confronti è stato emesso.
 
Il potere di autotutela spetta all'Ufficio che ha emanato l'atto illegittimo o che è competente per gli accertamenti d'ufficio; può essere esercitato d'ufficio o su istanza del contribuente, prima e dopo che l'atto sia divenuto definitivo, fatto salvo il limite del giudicato favorevole all'Amministrazione finanziaria (nel senso che l'autotutela non deve essere esercitata per un vizio accertamentoaccertato insussistente dalla sentenza passata in giudicato). Il fondamento normativo dell'autotutela tributaria, oltre che il principio di legalità, è l'art. 2-quater del d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, nella l. 30 novembre 1994, n. 656 ed anche il d.m. 11.02.1997.
Il fondamento normativo dell'autotutela tributaria, oltre che il principio di legalità, è l'art. 2-quater del d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, nella l. 30 novembre 1994, n. 656 ed anche il d.m. 11.02.1997.
Questa disposizione prevede che l'autotutela fiscale possa esplicarsi per varie ragioni.
L'annullamento può avvenire per vizi formali e/o sostanziali.