Interpello: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Menu82 (discussione | contributi)
m Aggiunto riferimento a Statuto dei diritti del contribuente
Menu82 (discussione | contributi)
mNessun oggetto della modifica
Riga 3:
L'ordinamento tributario italiano prevede diversi tipi di interpelli.
 
Il diritto di interpello cosiddetto ''ordinario'', previsto dall'art. 11 dello [[Statuto dei diritti del contribuente]] (legge 27 luglio 2000 n. 212), consiste nella facoltà, da parte di ciascun [[contribuente]], di porre quesiti alla Direzione regionale dell'[[Agenzia delle Entrate]], se vi sono ''obiettive condizioni di incertezza'' nella [[norma (diritto)|normativa]] fiscale relativamente a ''casi concreti e personali''.
 
L'amministrazione finanziaria è tenuta a dare risposta entro 120 giorni. In caso di mancata risposta, l'interpretazione della norma tributaria prospettata dal contribuente è da considerarsi corretta (in virtù del [[silenzio amministrativo|silenzio assenso]]), e a condizione che l'istanza sia ammissibile e che sia questa che la stessa soluzione prospettata siano state esposte in modo chiaro e univoco.