Orario di lavoro: differenze tra le versioni

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== Evoluzione normativa ==
 
=== La Convenzione ILO sull'orario di lavoro ===
La prima convenzione approvata dall' ''International Labour Organization'' riguarda la limitazione dell'orario di lavoro dipendente (Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1)).
 
Ad eccezione delle sole posizioni manageriali e di supervisione, la Convenzione (art. 2) impone nel settore pubblico e privato un doppio limite massimo alle ore lavorate, tassativo e inderogabile: 8 ore giornaliere, e 48 ore settimanali. Solo in presenza di accordo sindacale, il limite può essere derogato al un massimo di un ora giornaliera "a recupero", laddove in alcun giorni si lavori meno di otto ore. Ino gni caso, la media rilavata su 3 settiamne consecutive di laovro, deve ssere pari a 8 ore/die e 48 ore/settimanali, con il vincolo di massimo 9 ore giornaliere.
 
Altre eccezioni sono: lavoro urgente alle macchine utensili, cause di forza maggiore, lavorazione continue di processo (es. altoforno).
Sottoscritta nel 1921, non è mai stata emendata ed è tuttora vigente. Diversamente da altri protocolli della ILO in materie analoghe, come il lavoro forzato nirile del 2014, il Parlamento Europeo non ha mai recepito la Convenzione in una Direttiva nè ha autorizzato gli Stati membri a ratificare la convenzione, rendendola legalmente vincolante.
 
Vari Paesi europei non hanno più questa Convenzione in forza <ref>http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312146</ref>.
 
=== In Italia ===
La [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]] non fornisce alcuna definizione di orario di lavoro né pone limiti, l'art. 36 comma 2 si limita a rinviare alla legge la fissazione di un tetto massimo di durata giornaliera.<br />
L'art. 2107 cod. civ., a sua volta, fa rinvio a leggi speciali e alla [[Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro|contrattazione collettiva]] la determinazione temporale della giornata e della settimana lavorativa.
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Il [[disegno di legge]] n. 1167-B del 2010 convertito in legge 4 novembre 2010 n. 183 <ref>pubblicata nella [[Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana]] n. 262 del 9 novembre 2010 - suppl. ord. n. 243)</ref><ref>[http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede_v3/Ddliter/34862.htm ''XVI legislatura 2008-2011'' (dal sito del Senato della Repubblica Italiana]</ref> (c.d.''collegato lavoro'') ha introdotto alcune novità, snellendo tra l'altro notevolmente il regime sanzionatorio per alcune attività lavorative.<ref>Art. 7 comma 1 legge 4 novembre 2010 n. 183.</ref>
 
== Le novità deldelle decretoDirettive legislativon. 6693/2003104/CE e 2000/34/CE ==
Il decreto del n.66/2003, in attuazione dlle Direttive citate, ha modificato la precedente normativa del '23 apportando notevoli cambiamenti, abrogando tutti i limiti alle ore di straordinario giornaliero, settimanale, annuale. Ha introdotto il concetto di ''orario medio'', in base al quale il datore deve pagare la maggiorazione per lavoro straordinario, oltre un certo monte ore per periodo, non più per tutte le ore che superano le 8 giornaliere, introducendo per la prima volta il concetto di pausa giornaliera.
 
=== Ambito di applicazione ===
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È inoltre consentito alla contrattazione, in base all'art. 4 del [[decreto legislativo|d.lgs.]] 66/2003, di fissare una ''durata massima'' dell'orario di lavoro purché non superiore alle 48 ore settimanali (comprensive di straordinario) in relazione ad un periodo non superiore a 4 mesi (periodo che può essere innalzato fino a 6 mesi o fino a 12 mesi se sussistono ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro). Il superamento della soglia delle 48 ore obbliga il datore di lavoro di unità produttive che occupano più di 10 dipendenti, ad informare tempestivamente la direzione provinciale del lavoro.
 
=== Pausa giornaliera ===
Il [[decreto legislativo]] n. 66/2003 ha introdotto l'obbligo di pausa sull'orario di lavoro giornaliero, qualora l'orario di lavoro ecceda le sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo, lasciando però la durata e le modalità di fruizione alle determinazioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro.<ref>Art. 8 comma 1 d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66.</ref>
 
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Le violazioni in caso di mancata tutela della salute del [[lavoratore]] sono punite con un'ammenda e un arresto minimo di tre mesi.<ref>Artt. 262 comma 2 lett. c), 282 comma 2 let. b) e 300 comma 1 d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81.</ref>
 
=== Il lavoro straordinario ===
{{Vedi anche|Lavoro straordinario}}
La disciplina originaria in tema è contenuta nell'art. 2108 comma 1 cod. civ., che dispone:
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Per via dell'orario medio di lavoro, lo straordinario è retribuito ogni sei mesi, verificando se le ore superano una media di 40 per settimana. In assenza di una durata normale dell'orario di lavoro in 8 ore e di un limite tassativo allo straordinario (due ore al giorno), non sussiste più a priori una differenza fra orario normale e straordinario, e l'interessato non potrebbe nemmeno esercitare in concreto questo diritto.
 
=== Limiti temporali ===
Il tetto massimo del [[lavoro straordinario]] si riferisce ora alla durata media dell'orario settimanale (che come abbiamo visto prima non può superare le 48 ore settimanali in riferimento ad un periodo di almeno 4 mesi) che in caso di superamento fanno scattare l'obbligo di segnalazione, in capo al datore di lavoro, che abbia impiegato all'uopo più di 10 dipendenti, alla [[direzione provinciale del lavoro]].
 
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* eventi particolari.
 
=== Maggiorazioni retributive ===
L'art. 2108 cod. civ. prevede che il lavoro straordinario venga retribuito con una maggiorazione rispetto all'orario normale di lavoro. Tale maggiorazione in origine era prevista dal r.d.l. 692/1923 nella misura del 10%, mentre ora l'ammontare viene lasciato alla contrattazione collettiva, la quale può anche prevedere dei riposi supplementari (anche in alternativa all'eventuale maggiorazione retributiva).
 
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**la garanzia di 24 ore consecutive di riposo settimanale, derogabile in base all'art. 9, contraddice una giurisprudenza quarantennale.
 
 
== La Convenzione ILO sull'orario di lavoro ==
La prima convenzione approvata dall' ''International Labour Organization'' riguarda la limitazione dell'orario di lavoro dipendente (Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1)).
 
Ad eccezione delle sole posizioni manageriali e di supervisione, la Convenzione (art. 2) impone nel settore pubblico e privato un doppio limite massimo alle ore lavorate, tassativo e inderogabile: 8 ore giornaliere, e 48 ore settimanali. Solo in presenza di accordo sindacale, il limite può essere derogato al un massimo di un ora giornaliera "a recupero", laddove in alcun giorni si lavori meno di otto ore. Ino gni caso, la media rilavata su 3 settiamne consecutive di laovro, deve ssere pari a 8 ore/die e 48 ore/settimanali, con il vincolo di massimo 9 ore giornaliere.
 
Altre eccezioni sono: lavoro urgente alle macchine utensili, cause di forza maggiore, lavorazione continue di processo (es. altoforno).
Sottoscritta nel 1921, non è mai stata emendata ed è tuttora vigente. Diversamente da altri protocolli della ILO in materie analoghe, come il lavoro forzato nirile del 2014, il Parlamento Europeo non ha mai recepito la Convenzione in una Direttiva nè ha autorizzato gli Stati membri a ratificare la convenzione, rendendola legalmente vincolante.
 
Vari Paesi europei non hanno più questa Convenzione in forza <ref>http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312146</ref>.
==Note==
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