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{{procedimento penale}}
Il '''procedimento per decreto''' è un procedimento speciale previsto dal Titolo V, Libro VI del [[codice di procedura penale italiano|codice di procedura penale]].
Il '''decreto penale di condanna''' è un [[provvedimento giurisdizionale]] del [[diritto processuale penale]] italiano, previsto dall'art.459 {{cpp}} con il quale si instaura un procedimento speciale rispetto al rito ordinario.
 
== Casi di procedimento per decreto (art. 459) ==
== Caratteristiche e finalità ==
Il pubblico ministero può presentare richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena:
Lo scopo del legislatore, nel prevedere il decreto penale di condanna, è stato quello di deflazionare il carico processuale. Attraverso il procedimento per decreto, infatti, si salta sia l'udienza preliminare, sia la fase dibattimentale che diviene solo eventuale. Il [[pubblico ministero (ordinamento italiano)|pubblico ministero]], una volta svolte le indagini preliminari ed acquisite le fonti di prova in merito alla colpevolezza dell'imputato, quando ritiene che possa essere irrogata solo una pena pecuniaria può chiedere al [[giudice per le indagini preliminari]] (GIP) l'emissione di un decreto penale di condanna. Il GIP può accettare la richiesta del pubblico ministero o rigettarla. Qualora la richiesta non venga accolta, il GIP restituisce gli atti al PM; laddove, invece, il GIP accolga la richiesta del pubblico ministero, emette direttamente il decreto penale di condanna nei confronti dell'imputato, contenente la contestazione del reato e l'applicazione della pena.
*nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela, se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha dichiarato nella querela medesima di opporsi all'eventuale procedimento per decreto;
*se il pubblico ministero ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva.
 
La richiesta di decreto penale di condanna è presentata al giudice per le indagini preliminari. Il pubblico ministero, previa trasmissione del fascicolo, deve presentare la richiesta entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato.
Trattasi di procedimento a "contraddittorio" eventuale e differito, nel senso che l'emissione del decreto penale avviene "inaudita altera parte" ovvero sulla richiesta avanzata dal PM al GIP, senza alcun preventivo assenso o conoscenza dell'imputato, il quale potrà, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, opporsi allo stesso e difendersi in un ordinario procedimento dibattimentale (o richiedere di essere giudicato con altro rito alternativo quale il rito abbreviato o il cosiddetto ''patteggiamento'').
 
Il pubblico ministero, nell'indicare la misura della pena, può chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento per immediata declaratoria di cause di non punibilità, restituisce gli atti al pubblico ministero. Se, invece, il giudice accoglie la richiesta, del decreto penale è data comunicazione al querelante.
==Requisiti==
I requisiti formali dell'atto sono stabiliti dall'art.460 {{cpp}}.
{{Citazione|1. Il decreto di condanna contiene:
 
Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale.
a) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo nonché, quando occorre, quelle della [[obbligazione civile per multa o ammenda|persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria]] (89);
 
== Requisiti del decreto di condanna (art. 460) ==
b) l’enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate;
Il decreto di condanna contiene:
*le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo nonché, quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
*l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate;
*la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, comprese le ragioni dell'eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale;
*il dispositivo;
*l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto e che l'imputato può chiedere, mediante l'opposizione, il giudizio immediato, il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta;
*l'avvertimento, all'imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo;
*l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno la facoltà di nominare un difensore;
*la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo assiste.
 
Con il decreto di condanna, il giudice
c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, comprese le ragioni dell’eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale;
*applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando l'entità dell'eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale;
*ordina la confisca, nei casi in cui essa è obbligatoria, o la restituzione delle cose sequestrate;
*concede la sospensione condizionale della pena.
 
Se ne ricorrono i presupposti, dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
d) il dispositivo;
 
Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è notificata con il precetto al condannato, al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell'imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero. La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della norma nella parte in cui non prevede la revoca del decreto penale di condanna e la restituzione degli atti al pubblico ministero anche nel caso in cui non sia possibile la notificazione nel domicilio dichiarato.
e) l’avviso (1413 att.) che l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto e che l’imputato può chiedere mediante l’opposizione il giudizio immediato (464) ovvero il giudizio abbreviato (438 s.) o l’applicazione della pena a norma dell’art. 444;
 
Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l'applicazione di pene accessorie; inoltre, anche se divenuto esecutivo, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo.
f) l’avvertimento all’imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo;
 
Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, o nel termine di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole. In tal caso, si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.
g) l’avviso che l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno la facoltà di nominare un difensore (96, 100);
 
=== Opposizione (art. 461) ===
h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell’ausiliario che lo assiste.
Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto oppure nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente.
|art.460 {{cpp}} comma 1°}}
 
La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso. Qualora non abbia già provveduto in precedenza, nella dichiarazione l'opponente può nominare un difensore di fiducia.
I casi di procedimento per decreto sono disciplinati dall'art. 459 c.p.p. e sono i seguenti:
 
Con l'atto di opposizione l'imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato, il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta.
1) nei reati procedibili a querela è necessario che il querelante non si sia opposto alla definizione del procedimento con decreto penale;
 
L'opposizione è inammissibile, oltre che nei casi in cui non contenga le indicazioni prescritte, anche quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata.
2) il pubblico ministero può richiedere il decreto penale di condanna quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione della pena detentiva;
 
Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l'esecuzione. Contro l'ordinanza di inammissibilità l'opponente può proporre ricorso per cassazione.
3) la richiesta va presentata entro sei mesi dalla iscrizione della notizia di reato;
 
== Restituzione nel termine per proporre opposizione (art. 462) ==
4) Il pubblico ministero deve ritenere che, nel caso di specie, non debba essere applicata una misura di sicurezza.
L'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono restituiti nel termine per proporre opposizione.
 
== Opposizione proposta soltanto da alcuni interessati (art. 463) ==
Il pubblico ministero deve motivare la propria richiesta.
L'esecuzione del decreto di condanna pronunciato a carico di più persone imputate dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all'opposizione proposta da altri coimputati non sia definito con pronuncia irrevocabile. Se l'opposizione è proposta dal solo imputato o dalla sola persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, gli effetti si estendono anche a quella fra le dette parti che non ha proposto opposizione.
 
== Giudizio conseguente all'opposizione (art. 464) ==
== Le fasi ==
Quando è proposta opposizione al decreto penale di condanna, il giudizio prosegue in forme diverse a seconda della richiesta dell'opponente. Se l'opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette il decreto che dispone il giudizio immediato.
=== La richiesta ===
Se, invece, l'opponente ha chiesto il giudizio abbreviato, il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Quando si instaura il giudizio abbreviato, si applica la disciplina prevista per tale rito, in quanto compatibile; tuttavia, se il giudice revoca l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio conseguente all'opposizione.
Il giudice che riceve la richiesta del PM può accoglierla o meno. Nel secondo caso restituisce gli atti direttamente al PM, sempre che non intenda pronunciare una sentenza di proscioglimento. Nel primo caso invece emette il decreto penale di condanna, applicando la pena richiesta dal PM con adeguata motivazione.
 
Se l'opponente ha chiesto l'applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice fissa con decreto un termine entro il quale il pubblico ministero deve esprimere il consenso, disponendo che la richiesta e il decreto siano notificati al pubblico ministero a cura dell'opponente. Qualora il pubblico ministero non abbia espresso il consenso nel termine stabilito, oppure l'imputato, nell'atto di opposizione, non abbia formulato alcuna richiesta, il giudice emette decreto di giudizio immediato.
=== Opposizione ===
L'opposizione, che può essere proposta dall'imputato e dall'obbligato civilmente, personalmente ovvero a mezzo di difensore dagli stessi nominato è disciplinata dall'art.461
{{Citazione|Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto (140 att.), l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89), personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l’opponente.
 
Il giudice, se è presentata domanda di oblazione contestuale all'opposizione, decide sulla domanda stessa prima di emettere i provvedimenti che dispongono il giudizio immediato, il giudizio abbreviato e l'applicazione della pena su richiesta delle parti.
2. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso. Ove non abbia già provveduto in precedenza, nella dichiarazione l’opponente può nominare un difensore di fiducia.
Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna.
 
Il giudice può applicare in ogni caso una pena anche diversa e più grave di quella fissata nel decreto di condanna e revocare i benefici già concessi.
3. Con l’atto di opposizione l’imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato (464) ovvero il giudizio abbreviato (438 s.) o l’applicazione della pena a norma dell’art. 444.
 
Qualora l'imputato sia prosciolto perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato o è commesso in presenza di una causa di giustificazione, il giudice, con la stessa sentenza di proscioglimento, revoca il decreto di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione.
4. L’opposizione è inammissibile, oltre che nei casi indicati nel comma 2, quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata.
 
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della norma: nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni; nella parte in cui non prevede che il giudice, che a dibattimento concluso ritenga ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena prevista per il giudizio abbreviato; nella parte in cui non prevede che il giudice, il quale all'esito del dibattimento ritenga che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista.
5. Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l’esecuzione.
 
La Corte costituzionale ha altresì dichiarato l'illegittimità della norma nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato.
6. Contro l’ordinanza di inammissibilità l’opponente può proporre ricorso per cassazione (606).|art.461 {{cpp}} }}
 
== Fonti ==
Bisogna evidenziare che l'opposizione vanifica soltanto parzialmente gli effetti di semplificazione del rito, perché comunque viene saltata l'udienza preliminare.
*[[Giovanni Conso]], [[Vittorio Grevi]], ''Compendio di procedura penale''
Secondo alcune pronunzie della Corte Costituzionale, il decreto opposto ha la stessa natura dell'avviso conclusione indagini, per cui nel procedimento per decreto è naturale l'assenza di questo istituto processuale.
In difetto di opposizione il decreto penale di condanna entra in esecuzione penale.
Data la chiarezza del dettato normativo, si deve solo aggiungere che qualora uno dei soggetti che ne hanno facoltà faccia opposizione, l'effetto si estende anche all'altro soggetto.
 
== Benefici per l'imputato ==
Sono:
 
1 La pena pecuniaria viene diminuita fino alla metà del minimo edittale;
 
2 L'imputato non viene assoggettato al pagamento delle spese processuali e ad eventuali pene accessorie;
 
3 La confisca può essere disposta soltanto se obbligatoria;
 
4 La condanna non è di ostacolo ad una successiva sospensione condizionale della pena;
 
5 Il reato si considera estinto se nei successivi 5 anni per i delitti e 2 anni per le contravvenzioni l'imputato non commette ulteriori reati della stessa indole;
 
6 Il decreto penale di condanna non ha efficacia di giudicato in ulteriori processi civili o amministrativi.
 
== Bibliografia ==
Iacobacci, Appunti sulle “procedure penali minori”, 2011, [http://www.ultimabooks.it/appunti-sulle-procedure-penali-minori ISBN 9788863692655]
 
==Voci correlate==
* [[Imputato]]
* [[Obbligazione civile per multa o ammenda]]
 
== Collegamenti esterni ==
* {{Thesaurus BNCF}}
 
{{Portale|diritto|italia}}