Revoca (processo penale): differenze tra le versioni

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Nuova pagina: La '''revoca''', nel processo penale, è disposta nei confronti di provvedimenti di varia natura, alla disciplina dei quali si rinvia. == Casi == *Revoca della s...
 
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== Casi ==
*Revoca della [[sentenza di non luogo a procedere]] (art. 434 c.p.p.).
*Revoca dell'ordinanza di [[sospensione del procedimento]] per incapacità dell'imputato (art. 7172 c.p.p.).
*Revoca della [[misure cautelari (diritto penale)|misure cautelari]] (art. 299 c.p.p., per le misure personali; vedi singole disposizioni per le misure reali)
*Revoca dell'ordinanza decretocon penalecui diera condannastato odisposto dellail sentenza[[giudizio di condannaabbreviato]] (art. 441-bis c.p.p.).
*Revoca del decreto penale di condanna (art. 464 c.p.p.; per il procedimento speciale che si apre all'interno di procedimenti differenziati, vedi singole disposizioni).
*Revoca dell'ordinanza di sospensione dell'[[esecuzione penale]] (art. c.p.p.).
*Revoca dell'ordinanza di sospensione della sentenzaprovvisoria peresecuzione [[abolizionedelle delcondanne reato]]civili (art. 673600 c.p.p.).
*Revoca della sentenza per [[abolizione del reato]] (artt. 637, 673 c.p.p.)
*Revoca della sospensione condizionale della pena, della grazia o dell'amnistia o dell'indulto condizionati e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (art. 674 c.p.p.)
*Revoca della condanna percuniaria (art.47 disp. att. c.p.p.).